Sentenza n. 13196/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055964046690 spedita in data 7 maggio 2022 successivamente con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno spedita il 7 maggio 2022 e il conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che la Questura aveva rilasciato il titolo richiesto; l'Amministrazione ha confermato che, dal 12 giugno 2026, il titolo era in consegna presso il commissariato territorialmente competente. Quanto all'istanza di liquidazione della parcella per il patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente era stato ammesso provvisoriamente al beneficio, ma il Tribunale ha rilevato la necessità di verificare la permanenza delle condizioni reddituali, con riferimento ai redditi dell'anno 2025, essendo il giudizio iniziato e definito nel 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del permesso di soggiorno aveva soddisfatto la pretesa sostanziale e reso inutile una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. In relazione alla liquidazione della parcella del difensore, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio: entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, l'istante deve depositare una dichiarazione sostitutiva, corredata dal documento di identità e, ove disponibili, dalle dichiarazioni dei redditi o da autodichiarazione, attestante che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare nel 2025 non superava i limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato. La trattazione dell'istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Il Tribunale ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
Richiamato quale base processuale della decisione adottata in camera di consiglio.
art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002
Individua il limite reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avuto riguardo all'ultima dichiarazione dei redditi rilevante.
art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002
Ai fini del limite reddituale rileva il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, dato dalla somma dei redditi imponibili dei suoi componenti.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002
fino a che il processo non sia definito
Impone di considerare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
Impone al giudice, prima di deliberare sulla liquidazione, di verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato, ferma la competenza dei successivi controlli amministrativi.
art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione alla verifica delle condizioni reddituali fino all'anno in cui viene adottata la decisione definitoria.
artt. 47 e 76, d.P.R. 445/2000
Fondano la dichiarazione sostitutiva richiesta per attestare la situazione reddituale.
art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000
Richiede che la dichiarazione sostitutiva sia corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto elimina l'interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il processo è iniziato e si conclude nel medesimo anno, ai fini della verifica della permanenza delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato rilevano i redditi dell'anno precedente a quello della definizione del giudizio, anche se nella domanda di ammissione provvisoria erano stati indicati redditi relativi a un anno ancora anteriore.
- Prima di liquidare il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali richieste, mediante la documentazione prevista, ferma restando la possibilità dei successivi controlli delle autorità competenti.
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