Cassazione Civile, Ordinanza n. 32957/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal subentro di una società nella gestione di un appalto di servizi ambientali e riguarda l'orario di lavoro da applicare ai dipendenti addetti allo specifico servizio. I lavoratori, già impiegati dal precedente gestore a tempo pieno, avevano chiesto il ripristino del full time e il risarcimento delle differenze retributive per un'ora giornaliera non corrisposta. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto che l'art. 6 del c.c.n.l. di settore imponesse al subentrante l'assunzione alle medesime condizioni del gestore uscente, salvo una deroga temporanea consentita dall'accordo sindacale del 5 luglio 2011, efficace solo per il periodo dell'ordinanza sindacale d'urgenza e non per le successive proroghe della gestione. La società ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato in modo illogico e incoerente l'accordo sindacale, isolando una dichiarazione delle RSA e attribuendole un significato distorto fino a farne il fulcro dell'intesa, invece di valorizzare l'accordo nel suo complesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che l'interpretazione degli atti negoziali, compresi gli accordi aziendali, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e della coerenza logica della motivazione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fornito una lettura plausibile e coerente dell'accordo del 5 luglio 2011, valorizzando sia le dichiarazioni di disponibilità delle RSA sia la clausola di verifica entro il 31 luglio 2011, e aveva correttamente limitato la deroga temporanea al periodo coperto dall'ordinanza sindacale d'urgenza. Poiché il ricorso si risolveva in una richiesta di diversa interpretazione degli stessi elementi già esaminati dal merito, è stato respinto. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di ottenere una nuova lettura dei fatti o del contratto quando il giudice di merito abbia applicato una interpretazione plausibile.
le regole di interpretazione contrattuale devono essere dedotte specificamente e la censura è ammissibile solo se si indica in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre un'interpretazione diversa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo negoziale o aziendale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incoerente.
- In sede di legittimità, il ricorrente che deduca la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo; è inammissibile il motivo che si traduca nella mera proposizione di una lettura alternativa degli stessi elementi testuali e fattuali.
- Tra più interpretazioni possibili, non è sindacabile in cassazione quella scelta dal giudice di merito se essa è plausibile e coerente con il testo complessivo dell'accordo.
- In materia di successione negli appalti e accordi sindacali di deroga, la verifica della durata e dell'ambito oggettivo della deroga deve essere compiuta sulla base del testo dell'intesa e delle circostanze richiamate, senza estendere oltre misura effetti peggiorativi rispetto alla disciplina collettiva.
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