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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01331/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2010. L’atto contestava: a) un maggior ricavo derivante dalla vendita di due appartamenti, stimato dall’Ufficio a un prezzo al metro quadro superiore a quello dichiarato; b) l’indetraibilità dell’IVA relativa ad alcune fatture, ritenute inattendibili per vaghezza descrittiva, assenza di contratti e documentazione e riferimenti non coerenti alle prestazioni; c) l’indeducibilità di interessi passivi su operazioni in derivati, considerate speculative e non di copertura. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR Toscana aveva confermato l’annullamento dell’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione, perché la CTR avrebbe travalicato il perimetro dell’impugnazione riferita solo ad una delle operazioni immobiliari; 2) omessa pronuncia sulla definitività di un capo dell’accertamento relativo a interessi passivi su una diversa operazione finanziaria; 3) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto detraibile l’IVA sulla base di argomentazioni generiche e probabilistiche, senza prova dell’effettività delle operazioni fatturate; 4) omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi collegati alle fatture contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse errato nell’apprezzamento dell’onere della prova in materia di detrazione IVA: una volta che l’Ufficio contesta, anche per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni e l’inattendibilità delle fatture, spetta al contribuente dimostrare l’effettivo compimento delle prestazioni; nel caso concreto la motivazione della CTR era troppo generica e fondata su mere plausibilità, non su prova specifica. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo perché infondati e il quarto perché inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiede corrispondenza tra chiesto e pronunciato e impedisce sia ultrapetizione sia omessa pronuncia, ma il giudice d’appello deve decidere sul gravame proposto e non su capi non impugnati.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per nullità della sentenza per ultrapetizione e omessa pronuncia.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA presuppone l’effettività delle operazioni fatturate; la mera regolarità formale delle fatture non basta se l’Amministrazione ne contesta l’oggettiva inesistenza.

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell’onere della prova: se l’Ufficio contesta con elementi presuntivi l’operazione, spetta al contribuente provare l’effettivo compimento delle prestazioni dedotte in fattura.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    Le fatture per prestazioni di servizi devono indicare natura, entità e data delle prestazioni, profili rilevanti ai fini della detrazione IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l’Amministrazione contesta con presunzioni l’oggettiva inesistenza di operazioni fatturate, il contribuente non può limitarsi alla produzione delle fatture o alla regolarità contabile, ma deve dimostrare in modo concreto l’effettivo svolgimento delle prestazioni.
  • Ai fini della detrazione IVA, la prova richiesta non è soddisfatta da argomentazioni di mera verosimiglianza o da circostanze generiche; occorre una verifica puntuale dell’intero quadro probatorio, comprese le circostanze secondarie addotte dall’Ufficio.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se nel giudizio di merito sia stata proposta una domanda o eccezione autonoma, ritualmente e specificamente dedotta e riportata nel ricorso per cassazione; non è sufficiente una contestazione generica o riassuntiva.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d’appello si limita a rigettare il gravame nei limiti della controversia effettivamente devoluta, senza estendere la decisione a capi non impugnati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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