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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01797/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una bolletta TARI relativa all'anno 2018, sostenendo che l'atto contenesse già una compiuta e ben individuata pretesa tributaria, con indicazione degli elementi necessari a contestare l'ammontare delle superfici tassabili e gli errori commessi dal Comune nella quantificazione del tributo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo non autonomamente impugnabile l'avviso di pagamento, in quanto non rientrante tra gli atti impugnabili tipizzati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dovendosi attendere il successivo atto di accertamento d'ufficio o in rettifica. In cassazione la contribuente denunciava nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 113 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato l'impugnabilità dell'atto e, quindi, l'interesse ad agire sin dalla sua notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha affermato che, in materia tributaria, l'elencazione degli atti impugnabili dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 non esclude l'impugnazione degli atti atipici che portino a conoscenza del contribuente una specifica pretesa impositiva, con le ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono. Poiché la bolletta TARI conteneva già una compiuta manifestazione della pretesa fiscale, la sentenza di appello che ne aveva escluso l'autonoma impugnabilità è stata cassata. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce l'impugnazione di atti atipici che rendano nota una ben individuata pretesa tributaria con le relative ragioni fattuali e giuridiche.

  • art. 100 c.p.c.

    Sussiste l'interesse ad agire già contro l'atto che espone in modo compiuto la pretesa tributaria, senza dover attendere un successivo atto tipico.

  • art. 113 Cost.

    Il sindacato giurisdizionale deve garantire tutela effettiva contro la pretesa tributaria già manifestata nell'atto impugnato.

  • art. 24 Cost.

    I principi di tutela giurisdizionale del contribuente impongono di ammettere l'impugnazione dell'atto che renda nota la pretesa fiscale.

  • art. 53 Cost.

    La tutela del contribuente rispetto alla pretesa impositiva già esplicitata giustifica l'impugnabilità dell'atto atipico.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa sostengono l'ammissibilità dell'impugnazione degli atti che espongano una precisa pretesa tributaria.

  • art. 111 Cost.

    La ragionevole durata del processo milita per l'immediata impugnabilità degli atti che definiscono compiutamente la pretesa tributaria.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva supporta l'impugnabilità immediata della pretesa tributaria già comunicata.

  • art. 6 CEDU

    La garanzia del giusto processo è richiamata a sostegno dell'accesso al giudice contro l'atto impositivo atipico.

  • art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    La comunicazione di irregolarità che porti a conoscenza una pretesa impositiva compiuta è immediatamente impugnabile.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'impugnabilità degli atti non è limitata ai soli provvedimenti espressamente elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992: è impugnabile anche ogni atto atipico che renda nota al contribuente una pretesa fiscale ben individuata e motivata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
  • L'interesse ad agire sussiste sin dalla notifica dell'atto che contiene la compiuta pretesa tributaria, senza che il contribuente debba attendere la successiva emissione di un atto tipico di accertamento o di riscossione.
  • La qualificazione dell'atto come non espressamente tipizzato non ne esclude l'autonoma impugnabilità quando esso produca un'effettiva lesione della sfera del contribuente; il criterio decisivo è la sostanziale idoneità dell'atto a manifestare la pretesa impositiva.
  • I principi costituzionali di tutela giurisdizionale, buon andamento e ragionevole durata del processo impongono un'interpretazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 conforme all'effettività della difesa del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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