Cassazione Civile, Ordinanza n. 10631/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa disposta per la realizzazione del raddoppio in nuova sede di una linea ferroviaria in Campania, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge n. 219 del 1981. L'indennità di esproprio, stimata dal consorzio concessionario, fu depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti dopo mancata accettazione, e successivamente fu emanato il decreto di esproprio. Il proprietario e l'usufruttuaria promossero opposizione alla stima chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione illegittima. In primo grado il tribunale determinò le indennità applicando il criterio riduttivo di cui agli artt. 11 e 13 della legge n. 2892 del 1885, richiamati dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981, e condannò il consorzio al pagamento. In appello il proprietario contestò: 1) la misura dell'indennità, assunta inferiore al valore venale del bene e ritenuta in contrasto con gli artt. 2, 3, 42 e 117 Cost., l'art. 1 Prot. 1 CEDU e i principi di "giusta indennità"; 2) la motivazione sul punto; 3) la legittimità costituzionale delle norme applicate; 4) l'applicabilità della disciplina speciale, sostenendo che l'area non ricadesse in un intervento originato da evento sismico; 5) la legittimazione passiva dell'ente subentrato nella gestione della linea. Il consorzio, a sua volta, propose ricorso incidentale contro la propria condanna, sostenendo che la legittimazione passiva spettasse ad altro soggetto e che l'indennità fosse stata quantificata in eccesso. La compagnia assicuratrice propose ricorso incidentale condizionato, riproponendo le difese sul rapporto di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del proprietario sia il ricorso incidentale del consorzio, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato della compagnia assicuratrice. Ha ritenuto infondate le censure sulla determinazione dell'indennità, confermando che per gli espropri rientranti nel programma straordinario disciplinato dalla legge n. 219 del 1981 continua ad applicarsi il criterio riduttivo richiamato dall'art. 80, e che tale disciplina non è stata travolta dalle pronunce costituzionali richiamate né può essere sostituita direttamente dal parametro della "giusta indennità" della Carta dei diritti fondamentali UE, in assenza di un legame con una materia disciplinata dal diritto dell'Unione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza del proprietario sull'asserita estraneità dell'area al programma speciale, perché la questione non risultava dedotta in modo rituale nei gradi di merito. Quanto alla legittimazione passiva, ha confermato che, in presenza di concessione traslativa autorizzata dalla disciplina speciale, il solo concessionario è tenuto alle obbligazioni indennitarie e risarcitorie connesse al procedimento espropriativo. Il ricorso incidentale del consorzio sulla quantificazione dell'indennità è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare un riesame del merito.
Norme richiamate
art. 13 L. 15 gennaio 1885, n. 2892
richiamato dall'art. 80 della L. n. 219/1981
continua ad applicarsi, per gli espropri ricompresi nella disciplina speciale campana, quale criterio di determinazione dell'indennità, anche se inferiore al valore venale del bene
art. 11 L. 15 gennaio 1885, n. 2892
richiamato dall'art. 80 della L. n. 219/1981
concorre alla disciplina speciale richiamata per la quantificazione dell'indennità
art. 80 L. 14 maggio 1981, n. 219
"L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892."
lega le indennità degli espropri previsti dalla legge speciale al criterio della legge del 1885 e fonda la disciplina derogatoria applicata dalla Corte
art. 81 L. 14 maggio 1981, n. 219
norma che, nel contesto della concessione traslativa, legittima l'attribuzione al concessionario dei poteri pubblicistici e delle obbligazioni collegate
art. 82 L. 14 maggio 1981, n. 219
richiamato quale parte del quadro normativo speciale sugli espropri nel programma di ricostruzione e sviluppo
art. 117 Cost.
invocato per il parametro convenzionale e unionale; la Corte ne esclude la violazione nella specie
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di proprietà; non ritenuto violato dalla disciplina speciale applicata
art. 3 Cost.
invocato per sostenere l'irragionevolezza della disciplina indennitaria; doglianza respinta
art. 2 Cost.
richiamato insieme agli altri parametri costituzionali senza accoglimento
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
la Corte esclude che imponga, nel caso concreto, la sostituzione automatica del criterio legale speciale con il valore venale integrale
art. 17, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
non opera direttamente per disapplicare la norma nazionale, perché manca un collegamento della fattispecie con una materia disciplinata dal diritto UE
art. 52, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per escludere una "trattatizzazione" piena della CEDU attraverso la Carta, in mancanza di disciplina unionale della fattispecie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorrente lo invoca per un vizio di motivazione/nullità; la censura è respinta perché la motivazione è ritenuta sufficiente
richiamato nei motivi incidentali e nel ricorso del proprietario, senza accoglimento
invocato nel ricorso incidentale del consorzio per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è ritenuta inammissibile come riesame del merito
invocato nel ricorso incidentale del consorzio, senza esito favorevole
richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma le doglianze non sono accolte
invocato dal consorzio sulla ripartizione dell'onere probatorio; la censura è dichiarata inammissibile perché diretta al merito
richiamato dalla compagnia assicuratrice nel ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione del diritto di garanzia, rimasto assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nelle espropriazioni ricadenti in una disciplina speciale che richiami espressamente criteri indennitari derogatori, il giudice deve applicare quel criterio, anche se l'indennizzo risulti inferiore al valore venale del bene, quando la specialità della normativa sia giustificata da finalità pubbliche eccezionali e temporanee.
- La censura di incostituzionalità o di contrasto convenzionale non consente di sostituire automaticamente il criterio legale speciale con il valore di mercato, se la Corte di cassazione ha già consolidato l'interpretazione della norma e non ricorrono i presupposti per la disapplicazione in forza del diritto dell'Unione.
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può essere invocata come parametro diretto e autosufficiente per disapplicare una disciplina nazionale in materia espropriativa quando la controversia non rientri nell'ambito di applicazione del diritto UE.
- Chi intenda censurare in cassazione una questione non trattata dalla sentenza impugnata deve dimostrare di averla ritualmente dedotta nei gradi di merito, indicando specificamente l'atto e il contenuto essenziale della deduzione.
- In presenza di concessione traslativa prevista da una legge speciale che attribuisca al concessionario i poteri espropriativi, il concessionario è il soggetto passivamente legittimato nelle controversie sulla stima e sulle obbligazioni indennitarie connesse al procedimento ablatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica d'ufficio.
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