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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31064/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione di un fabbricato su un fondo di cui l'originario attore e la moglie erano usufruttuari, mentre la nuda proprietà era stata acquistata dal figlio dell'attore e dalla sua coniuge. L'originario attore domandava alla sola coniuge del figlio il pagamento di una somma pari alla quota individuale delle spese da lui sostenute per l'edificazione, assumendo che l'altro comproprietario avesse già corrisposto la propria quota. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo decisiva una scrittura privata del 16 maggio 2003, con cui i rapporti patrimoniali tra le parti sarebbero stati definiti in via transattiva prima della vendita del compendio a terzi. La Corte d'appello confermava, qualificando la scrittura come transazione tombale, idonea a coprire ogni pretesa, e negando l'applicabilità degli artt. 936, 985 e 986 c.c. e, implicitamente, della domanda di arricchimento senza causa. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1965 c.c., sostenendo che la scrittura fosse solo ricognitiva e non transattiva; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 936 c.c., lamentando il mancato riconoscimento della disciplina delle opere eseguite da terzo su fondo altrui; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 985 e 986 c.c., per non avere la corte territoriale esaminato il preteso arricchimento derivante dall'aumento di valore del bene; 4) violazione dell'art. 2041 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere scrutinato l'azione di arricchimento senza causa una volta esclusa l'applicabilità delle norme speciali. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una nuova interpretazione del negozio, attività riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente/illogica; ha ritenuto che, una volta caduto il primo motivo, i restanti fossero assorbiti per carenza di interesse, poiché la qualificazione della scrittura come transazione tombale era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto di tutte le ulteriori pretese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché rivolto contro un accertamento di fatto sull'interpretazione della scrittura privata, non sindacabile in legittimità nei limiti dedotti. Ha poi dichiarato assorbiti i motivi relativi agli artt. 936, 985, 986 e 2041 c.c., perché la qualificazione della scrittura del 16 maggio 2003 come transazione tombale, non specificamente validamente censurata, era autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto delle domande. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    La qualificazione di una scrittura come transazione dipende dall'interpretazione dell'atto negoziale e, se correttamente effettuata dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione come mero riesame del fatto.

  • art. 1362 ss. c.c.

    La censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se si allega violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure motivazione mancante o manifestamente illogica.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto; tuttavia la doglianza sul vizio motivazionale non può risolversi in richiesta di una diversa lettura del fatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il requisito della motivazione della decisione.

  • art. 936 c.c.

    La Corte d'appello ne ha escluso l'applicazione sul presupposto che il soggetto che aveva edificato non poteva essere qualificato come terzo; la Cassazione non entra nel merito di tale statuizione per assorbimento.

  • art. 985 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'indennizzo per miglioramenti/accessioni su bene gravato da usufrutto; il motivo resta assorbito.

  • art. 986 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa restitutoria correlata ai miglioramenti apportati; il motivo resta assorbito.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato come azione sussidiaria di arricchimento senza causa; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dalla transazione tombale.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i vizi denunciati dal ricorrente nei quattro motivi, ma la Corte rileva che il primo è inammissibile e gli altri sono assorbiti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una scrittura privata e la sua qualificazione come transazione costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del documento, salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Quando una questione è decisa su una ratio autonoma e sufficiente, la censura delle ulteriori rationes resta priva di interesse e i relativi motivi sono assorbiti.
  • La disciplina delle opere eseguite su fondo altrui, dei miglioramenti connessi all'usufrutto e l'azione generale di arricchimento senza causa non possono essere esaminate se la pretesa è comunque preclusa da una transazione che definisca in modo tombale i rapporti tra le parti.
  • In sede di legittimità, la deduzione di vizi motivazionali non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o degli elementi fattuali già scrutinati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneUsufruttoProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiDiritti realiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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