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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17288/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un cliente conveniva in giudizio la banca deducendo che erano stati eseguiti, per suo conto, investimenti in azioni e obbligazioni della Repubblica Argentina senza un valido contratto quadro di negoziazione redatto in forma scritta; lamentava inoltre violazioni degli obblighi informativi, soprattutto sul rischio degli strumenti acquistati, e chiedeva la declaratoria di nullità di tutte le operazioni e la condanna della banca alla restituzione delle somme investite. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo nullo il contratto quadro per difetto di sottoscrizione della banca e comunque insufficiente il documento prodotto a integrare un valido contratto quadro. La banca ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 30 del Regolamento Intermediari Consob n. 11522/1998, nonché vizio motivazionale: sosteneva che la forma scritta era rispettata perché il contratto era stato redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato allo stesso, essendo sufficiente la sola firma del cliente secondo le Sezioni Unite; inoltre censurava la motivazione della sentenza impugnata perché apodittica e priva di indicazione degli elementi mancanti per qualificare il documento come contratto quadro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, affermando che, in materia di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 TUF è soddisfatto se il contratto è redatto per iscritto, una copia è consegnata al cliente e vi è la sottoscrizione di quest'ultimo, non essendo necessaria anche la firma dell'intermediario. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale non aveva spiegato quali elementi mancassero al documento prodotto per escluderne la natura di contratto quadro. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    forma scritta del contratto-quadro; nullità azionabile dal solo cliente

    Il requisito formale va inteso in senso funzionale e non strutturale: basta che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo, potendo il consenso dell'intermediario risultare da comportamenti concludenti.

  • art. 30 Reg. Intermediari n. 11522/1998

    La disciplina regolamentare va letta coerentemente con l'art. 23 TUF nella verifica della validità del contratto quadro di intermediazione finanziaria.

  • art. 1225 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure, ma non costituisce la ratio decisoria dell'accoglimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Nel contratto quadro di intermediazione finanziaria la forma scritta richiesta a pena di nullità ha funzione protettiva dell'investitore e non richiede, per la sua validità, la firma dell'intermediario quando il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo.
  • Il consenso dell'intermediario può desumersi da comportamenti concludenti, sicché l'assenza della sua sottoscrizione non comporta di per sé nullità del contratto quadro.
  • Quando si nega la validità di un contratto quadro per difetto dei requisiti strutturali o essenziali, il giudice deve indicare specificamente quali elementi del documento risultino mancanti; una motivazione apodittica o meramente assertiva è censurabile in cassazione.
  • La nullità prevista dall'art. 23 TUF è posta a tutela del cliente-investitore ed è azionabile dal solo cliente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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