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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 782 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Irrogazione sanzioni - Contributo unificato - Determinazione del "valore della lite" - Va fatto riferimento ai singoli atti impugnati - Pignoramento presso terzi - Impugnazione atto di pignoramento e cartelle sottese - Determinazione dell' importo - Va calcolato sia sul singolo atto che sulle cartelle.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del valore della lite ai fini del contributo unificato. Il contribuente aveva formalmente impugnato un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, ma aveva contestato anche le singole cartelle sottostanti, deducendone, tra l’altro, la mancata notifica. Occorreva quindi stabilire se il valore dovesse essere calcolato considerando soltanto l’atto di pignoramento oppure anche gli importi relativi alle cartelle e ai singoli tributi e sanzioni.

La decisione

È stato stabilito che, quando il contribuente contesta non soltanto vizi propri del pignoramento, ma anche l’esistenza o la validità delle cartelle sottostanti, il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato. Devono pertanto essere considerati sia l’importo relativo all’atto di pignoramento sia gli importi dei tributi e delle sanzioni richiesti nelle singole cartelle impugnate. La pretesa dell’Amministrazione in ordine al calcolo del contributo unificato è stata quindi ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • Art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il pignoramento dei crediti presso terzi da parte dell’Agente della riscossione. Quando l’impugnazione riguarda anche le cartelle sottostanti, il pignoramento non costituisce l’unico atto rilevante ai fini del valore della lite.

  • Art. 13, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il pagamento del contributo unificato in relazione al valore della controversia, che deve essere individuato sulla base delle domande effettivamente proposte.

  • Art. 37, comma 6, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Rileva ai fini della disciplina del contributo unificato e del criterio di determinazione del valore della causa.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Richiamata quale normativa incidente sulla disciplina del contributo unificato.

  • Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 2016, n. 78

    Giurisprudenza conforme al principio secondo cui il valore della lite deve essere collegato agli atti e alle pretese effettivamente contestati.

Massime di principio

  • Per determinare il contributo unificato occorre guardare al contenuto sostanziale delle contestazioni, non soltanto al titolo formale dell’atto impugnato.
  • Se viene impugnato esclusivamente un vizio proprio del pignoramento, il valore della lite può essere riferito al solo pignoramento.
  • Se, invece, vengono contestate anche le cartelle sottostanti, ad esempio per omessa notifica, il valore deve comprendere gli importi dei tributi e delle sanzioni relativi a ciascuna cartella impugnata.
  • La contestazione cumulativa di più atti può determinare un contributo unificato più elevato, poiché devono essere considerati i singoli atti e le relative pretese economiche.
  • Nel redigere il ricorso è opportuno distinguere chiaramente i vizi propri dell’atto di riscossione dai motivi riferiti alle cartelle sottostanti, perché tale distinzione incide direttamente sul valore della lite.

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