Sentenza del 03/10/2019 n. 329 - Corte di Giustizia UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione tributaria contestava ad Axxx la detrazione dell'IVA assolta a monte per acquisti di semi di colza effettuati da Sakorex SIA e Uxxx SIA, ritenendo che tali operazioni non fossero realmente avvenute o fossero collegate a imprese fittizie e a una frode IVA. Sosteneva inoltre che Axxx, quale operatore della catena alimentare, avrebbe dovuto svolgere verifiche più approfondite sui fornitori, inclusa la loro registrazione presso le autorità competenti ai sensi della normativa sulla sicurezza alimentare.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato per il solo mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei fornitori previsti dalla normativa alimentare. Tali obblighi perseguono finalità diverse dalla lotta alla frode IVA e, di regola, richiedono soltanto l'identificazione del fornitore tramite nome e indirizzo, non una verifica approfondita della sua effettiva operatività. La violazione degli obblighi di tracciabilità può tuttavia costituire, insieme ad altri elementi oggettivi e concordanti, un indizio del fatto che il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA. La mancata verifica della registrazione dei fornitori presso le autorità alimentari è stata invece ritenuta non pertinente per dimostrare tale consapevolezza. La valutazione finale degli elementi di fatto è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta [...] per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo
Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e non può essere limitato quando sono rispettati i requisiti sostanziali e formali, salvo che sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve [...] essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6
Il possesso di una fattura conforme costituisce una condizione formale per l'esercizio della detrazione, ma non consente automaticamente il diniego della detrazione in assenza di prova della consapevolezza della frode.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire [...] altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni
Gli Stati membri possono introdurre obblighi antifrode, ma non possono imporre al destinatario della fattura verifiche sproporzionate o non previste a suo carico.
Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002
Gli operatori del settore alimentare [...] devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento [...] e [...] disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere [...] a disposizione [...] tali informazioni
L'obbligo di tracciabilità mira alla sicurezza alimentare e, in linea di principio, è soddisfatto identificando il fornitore con nome e indirizzo. La sua violazione non giustifica automaticamente il diniego della detrazione IVA.
Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002
Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive
Le violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare possono essere sanzionate secondo il diritto nazionale, ma tali sanzioni sono distinte dalle conseguenze fiscali relative alla detrazione IVA.
Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004
Ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente ciascuno stabilimento [...] ai fini della registrazione
La norma impone all'operatore alimentare di notificare e registrare il proprio stabilimento, ma non impone alla controparte contrattuale di verificarne la registrazione ai fini della detrazione IVA.
Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004
Le autorità competenti [...] stabiliscono le procedure [...] per la registrazione [...] e [...] tengono aggiornato un elenco degli operatori [...] registrati
La disposizione disciplina gli obblighi delle autorità competenti e le procedure di registrazione, senza introdurre un obbligo di verifica a carico degli acquirenti.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato automaticamente per la violazione di obblighi appartenenti a un settore diverso da quello fiscale, come la tracciabilità o la registrazione degli operatori alimentari.
- L'amministrazione tributaria deve dimostrare, con elementi oggettivi e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; non può limitarsi a contestare l'assenza di controlli non previsti dalla legge.
- Il contribuente deve adottare una diligenza ragionevole e proporzionata alle circostanze dell'operazione, ma non è tenuto a svolgere indagini generali o approfondite sull'organizzazione e sulla registrazione dei propri fornitori.
- La mancata tracciabilità del fornitore o altri indici anomali possono essere utilizzati come elementi probatori, ma soltanto insieme ad altri indizi coerenti e non, isolatamente, come causa automatica del diniego della detrazione.
- La registrazione del fornitore presso un'autorità amministrativa può essere rilevante per la regolamentazione del settore, ma la sua mancata verifica non dimostra di per sé la partecipazione consapevole a una frode IVA.
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