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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 822 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di esenzione dall'IVA applicabile ai servizi di gestione dei distributori automatici di banconote forniti da una società ad una banca. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti - Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA dei servizi prestati dalla società alla banca. La società sosteneva che tali attività, comprendenti la gestione e manutenzione dei distributori, il loro rifornimento, l'installazione di hardware e software, la lettura dei dati delle carte, la trasmissione delle richieste di autorizzazione, l'erogazione del contante e la registrazione dei prelievi, costituissero "operazioni relative ai pagamenti" esenti ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva IVA. La Corte ha verificato se tali servizi svolgessero le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento, comportando un trasferimento di fondi e modifiche giuridiche ed economiche, oppure se fossero soltanto prestazioni materiali, tecniche o amministrative.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che i servizi non rientrano nell'esenzione IVA. La società non autorizzava i prelievi, non addebitava direttamente i conti bancari e non trasferiva la proprietà dei fondi: si limitava a trasmettere dati e istruzioni, eseguire tecnicamente le operazioni autorizzate, erogare fisicamente il contante e registrare i prelievi. Il trasferimento giuridico ed economico dei fondi era effettuato dalla banca emittente della carta. Anche l'indispensabilità dei servizi per realizzare il pagamento esente non era sufficiente a estendere loro l'esenzione. La causa è stata quindi definita nel senso dell'imponibilità IVA delle prestazioni, mentre la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE

    le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti

    L'esenzione richiede un servizio distinto, valutato globalmente, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento, con trasferimento di fondi e modifiche giuridiche ed economiche. Non sono sufficienti attività meramente tecniche, materiali o amministrative.

  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le operazioni (...) relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti

    La disposizione, sostanzialmente equivalente a quella della sesta direttiva, conferma l'interpretazione restrittiva dell'esenzione per i servizi finanziari e di pagamento.

  • Articolo 4, punto 8, lettera d), dell'Umsatzsteuergesetz

    Le operazioni e la negoziazione relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti e l'incasso di effetti commerciali

    La norma tedesca recepisce l'esenzione per determinate operazioni finanziarie, ma deve essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA per le operazioni di pagamento si applica quando il prestatore realizza, direttamente o potenzialmente, il trasferimento dei fondi o produce le modifiche giuridiche ed economiche proprie del pagamento.
  • La semplice trasmissione di dati, l'elaborazione di richieste, la manutenzione di infrastrutture, l'erogazione materiale del contante e la registrazione contabile non sono sufficienti, anche se tali attività sono indispensabili per l'operazione finanziaria complessiva.
  • Occorre individuare quale soggetto autorizza il pagamento, addebita il conto, accredita il beneficiario e determina il trasferimento della proprietà del denaro; se tali funzioni restano presso la banca o altro intermediario, il prestatore tecnico normalmente applica l'IVA.
  • Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente: l'indispensabilità del servizio rispetto a un'operazione esente non comporta automaticamente l'esenzione del servizio stesso.
  • La natura del corrispettivo è un elemento di supporto: quando il compenso per il servizio è facilmente determinabile, ciò depone contro l'applicazione dell'esenzione, pur non essendo da solo decisivo.

Testo integrale

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