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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Contraddittorio preventivo - Omissione Contraddittorio Preventivo - Annullamento avviso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’omissione del contraddittorio preventivo è stata considerata un vizio di legittimità degli avvisi di accertamento, poiché l’IVA è un tributo armonizzato e il diritto dell’Unione europea impone il rispetto del diritto di difesa quando il contribuente dimostri che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento. Gli avvisi relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati pertanto annullati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi di accertamento sono stati emessi dopo un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, senza concedere al contribuente un contraddittorio preventivo. Trattandosi di IVA, tributo armonizzato disciplinato anche dal diritto dell’Unione europea, il contribuente deduceva la violazione del diritto di partecipare preventivamente al procedimento. È stato inoltre ritenuto che il contraddittorio avrebbe potuto consentire al contribuente di fornire elementi idonei a influenzare diversamente le valutazioni dell’Ufficio.

Norme richiamate

  • Diritto dell’Unione europea in materia di IVA e diritto di difesa

    Per i tributi armonizzati, come l’IVA, il diritto al contraddittorio preventivo deriva dai principi dell’Unione europea. La sua violazione può determinare l’annullamento dell’atto, purché il contribuente dimostri che il confronto preventivo avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

  • Principio del contraddittorio preventivo

    Prima dell’adozione di un atto impositivo sfavorevole, il contribuente deve poter esporre le proprie osservazioni e produrre elementi difensivi, quando tale partecipazione può incidere concretamente sulla decisione dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, l’assenza del contraddittorio preventivo può comportare l’annullamento dell’avviso di accertamento, anche quando l’accertamento derivi da un processo verbale di constatazione.
  • La mera omissione formale del contraddittorio non è necessariamente sufficiente: il contribuente deve indicare quali difese, documenti o chiarimenti avrebbe potuto presentare e spiegare perché avrebbero potuto influire sull’esito dell’accertamento.
  • La tutela è particolarmente rilevante per i tributi armonizzati, come l’IVA, mentre per i tributi non armonizzati l’obbligo generalizzato di contraddittorio dipende dalla specifica disciplina applicabile e dal tipo di accertamento.
  • Il contraddittorio deve essere effettivamente preventivo: una partecipazione successiva alla notifica dell’avviso, di regola, non sostituisce il confronto che avrebbe dovuto precedere l’atto.
  • Per contestare efficacemente un avviso, è opportuno dedurre sia l’omessa concessione del termine per presentare osservazioni sia la concreta rilevanza degli elementi che sarebbero stati sottoposti all’Ufficio.

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