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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27976/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva affidato nel 2004 la realizzazione di una lunga tubazione di acqua potabile sotto il cortile comune. Dopo circa quattro anni alcune porzioni della tubatura si erano rotte, con allagamento del cortile, e la società esecutrice aveva sostituito alcuni tratti, per poi negare responsabilità sostenendo che i difetti dipendessero dal materiale. Il condominio agì chiedendo il risarcimento ex art. 1669 c.c. contro la società esecutrice e contro il direttore dei lavori, in via alternativa o solidale. La società eccepì, tra l’altro, che il rapporto fosse di opera e non di appalto, quindi soggetto all’art. 2226 c.c., e chiamò in garanzia il produttore e il venditore dei tubi. In appello la Corte milanese ritenne assorbite le ulteriori questioni e accolse il motivo principale della società, rigettando la domanda del condominio per prescrizione. In cassazione il condominio dedusse: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1667, 1669 e 2226 c.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione fosse stata ritenuta validamente proposta pur essendo formulata con riferimento a norme diverse da quelle poi applicate; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 277 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato le difese svolte contro l’eccezione di prescrizione. La società appaltatrice, con ricorso incidentale, censurò l’omessa pronuncia sulle spese di c.t.u. poste a suo carico in primo grado; con un secondo motivo contestò la regolazione delle spese verso le terze chiamate. La società produttrice/venditrice dei tubi censurò la compensazione delle spese di appello, ritenendo insussistente la soccombenza reciproca su cui la Corte aveva fondato la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del condominio, ritenendo infondati i motivi sull’eccezione di prescrizione: la prescrizione può essere validamente eccepita anche in modo generico, perché spetta al giudice individuare la norma applicabile e il termine rilevante, senza essere vincolato dalla qualificazione giuridica prospettata dalla parte. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società appaltatrice, perché la sentenza d’appello non aveva regolato espressamente le spese di c.t.u., che non possono considerarsi tacitamente assorbite o lasciate senza decisione. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo della stessa società, relativo alle spese verso le terze chiamate, perché l’assorbimento dell’appello sulla manleva aveva già fatto venir meno ogni utilità di una nuova statuizione in suo favore. Ha accolto il motivo della società produttrice/venditrice dei tubi, rilevando che la compensazione delle spese d’appello per soccombenza reciproca era erronea, poiché l’assorbimento dell’impugnazione sulla manleva non integra soccombenza reciproca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi sulle spese di c.t.u. e sulle spese del grado di appello della società terza, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    "rovina e difetti di cose immobili" richiamato dal condominio per il risarcimento

    è la norma invocata per la responsabilità dell’appaltatore, ma la Corte di merito ha poi ritenuto la domanda prescritta; in cassazione non è stata rimessa in discussione la qualificazione sostanziale dell’azione, bensì la validità dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 2226 c.c.

    richiamato dalla società per sostenere che il rapporto fosse di opera e non di appalto, con conseguenze sui termini di prescrizione e decadenza.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte afferma che non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice individua la disciplina della prescrizione applicabile, anche se la parte l’aveva prospettata in modo non preciso.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata perché non indicava un fatto decisivo realmente omesso.

  • art. 2934 c.c.

    la prescrizione estintiva dipende dall’omesso esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge; il giudice deve individuare la disciplina applicabile.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese processuali, incluse quelle di consulenza tecnica, devono essere regolate espressamente; il silenzio della sentenza sul punto non vale come regolazione implicita.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede una corretta base giustificativa; l’assorbimento di una questione non equivale a soccombenza reciproca.

  • art. 336 c.p.c.

    l’effetto espansivo della riforma ha determinato la caducazione della statuizione di primo grado sulle spese in favore delle terze chiamate, senza necessità di una nuova decisione su quel punto nel capo impugnato.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato dalla parte appellata per eccepire l’inammissibilità dell’appello principale, ma la Corte di appello aveva rigettato tale eccezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    richiamato per sottolineare che il decreto di liquidazione delle spese di consulenza non esaurisce automaticamente il tema della loro ripartizione tra le parti.

Massime di principio

  • L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte allega l’inerzia del titolare del diritto per un tempo idoneo a estinguere il diritto; non è necessario che siano correttamente indicati sin dall’inizio la specifica norma o il preciso termine applicabile, poiché la individuazione giuridica del termine di prescrizione spetta al giudice.
  • Non viola l’art. 112 c.p.c. il giudice che applichi una disciplina di prescrizione diversa da quella richiamata dalla parte, se il fatto estintivo dedotto è comunque quello dell’inerzia prolungata del titolare del diritto.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto storico trascurato e della sua decisività; non basta la mera riproduzione delle difese svolte nel merito.
  • Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono spese processuali e devono essere oggetto di espressa regolazione nel dispositivo o nella motivazione della decisione; il silenzio della sentenza non consente di ritenere implicitamente decisa la loro sorte.
  • L’assorbimento di una domanda o di un motivo di impugnazione comporta la superfluità del suo esame, ma non integra di per sé soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese.
  • La compensazione delle spese non può essere giustificata con una soccombenza reciproca quando una questione sia stata assorbita e non decisa nel merito.
  • Quando la riforma della sentenza di primo grado produce effetto espansivo su capi dipendenti, la statuizione sulle spese contenuta nella decisione cassata può cadere senza che ciò implichi automaticamente una nuova condanna nel capo di appello non riproposto o non più attuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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