Sentenza del 22/07/2015 n. 15421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato le cartelle di pagamento notificate il 10 maggio 2006, relative agli anni d’imposta 1995 e 1996, deducendo la prescrizione quinquennale del credito, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per tardiva notifica delle cartelle e vizi propri delle cartelle e del ruolo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che la Commissione Regionale avesse pronunciato oltre le domande delle parti e, dall’altro, che non fosse applicabile il previgente termine di quattro mesi per la notifica delle cartelle, poiché tale termine era stato soppresso dal D.Lgs. n. 193 del 2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, perché la contestazione dell’ultrapetizione era nuova e non risultava proposta tempestivamente in appello. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la decisione della Commissione Regionale secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005 avrebbe fatto rivivere il precedente termine di quattro mesi per la notifica della cartella. La declaratoria di incostituzionalità aveva rimesso al legislatore la determinazione di un nuovo termine, senza far rivivere automaticamente la disciplina abrogata. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per un nuovo esame anche delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disposizione, nella versione applicabile dopo il D.Lgs. n. 193 del 2001, non prevedeva più il termine di notifica della cartella entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo.
La soppressione del termine previgente impediva di applicare automaticamente il termine di quattro mesi alle cartelle oggetto della controversia.
D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha soppresso dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 le parole relative alla notifica della cartella entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo.
La modifica normativa ha eliminato il precedente termine decadenziale per la notifica della cartella, con applicazione alle fattispecie ratione temporis.
Corte Costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
Ha dichiarato illegittima la mancata previsione di un termine entro il quale notificare la cartella di pagamento.
La pronuncia costituzionale non ha fatto rivivere la disciplina precedente, ma ha rimesso al legislatore l’individuazione di un termine ragionevole.
D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Ha introdotto termini per la notifica delle cartelle in specifiche ipotesi.
La disciplina successiva non è stata ritenuta applicabile retroattivamente alle cartelle derivanti da avvisi di accertamento oggetto della controversia.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura di ultrapetizione deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito; se sollevata per la prima volta in cassazione è inammissibile.
Previsione della prescrizione quinquennale per determinati crediti.
La questione della prescrizione è stata dedotta dagli eredi, ma la Cassazione non l’ha definita nel merito, disponendo il rinvio per il riesame.
Massime di principio
- Quando una norma viene modificata eliminando un termine decadenziale e la disposizione successiva viene dichiarata incostituzionale, la norma precedente non rivive automaticamente, salvo espressa previsione.
- Gli effetti temporali delle modifiche legislative devono essere valutati in base alla disciplina vigente al momento rilevante per la fattispecie, evitando applicazioni retroattive di norme successive.
- La declaratoria di incostituzionalità per omessa previsione di un termine non consente al giudice di crearne uno autonomamente ricavandolo dalla disciplina abrogata; la determinazione del termine spetta al legislatore.
- Le eccezioni processuali, come l’ultrapetizione, devono essere sollevate nei gradi di merito e documentate negli atti processuali; introdurle per la prima volta in Cassazione comporta l’inammissibilità.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare le ulteriori questioni ancora aperte, inclusi eventuali vizi delle cartelle, prescrizione e decadenza secondo la disciplina applicabile.
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