Cassazione Penale, Sentenza n. 44371/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa, per errata applicazione dell'art. 83 del D.L. 18/2020: si sosteneva che la Corte di Appello aveva ritenuto prorogato il termine di prescrizione per effetto dell'art. 83 comma 9 del D.L. 18/2020, mentre tale sospensione opera soltanto per i procedimenti con udienze fissate o con termini processuali effettivamente operanti nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, condizione non verificatasi nel presente procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto che il reato era stato consumato il 28.6.2013 e che, per i termini processuali prodotti dagli atti (udienze di primo grado nel 2017, atto di appello depositato 14.7.2017, decreto di citazione in appello del 17.12.2020), il termine massimo di prescrizione era già decorso. La Corte ha inoltre richiamato le Sezioni Unite secondo le quali la sospensione del corso della prescrizione disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020 si applica solo ai procedimenti in cui, nel periodo 9/3-11/5/2020, vi fossero udienze fissate o termini processuali effettivamente operanti; non può applicarsi quando l'unico adempimento era la fissazione dell'udienza 'senza ritardo' (art. 601 c.p.p.), che non costituisce un termine processuale determinato in senso formale. Poiché nel caso non operava alcun termine sospendibile, la sospensione non si è applicata e il reato risultava prescritto.
Norme richiamate
Norma rilevante per il calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha fatto riferimento al combinato disposto con l'art. 161 per verificare il decorso del termine massimo.
Richiamato tra le norme penali rilevanti per la determinazione della durata della prescrizione e delle relative modalità di calcolo.
Utilizzato con l'art. 157 per stabilire il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato.
art. 83 D.L. 18/2020 (commi 2, 4 e 9)
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha interpretato la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 83 come operativa soltanto per i procedimenti con udienze fissate o termini processuali effettivamente operanti nel periodo 9/3-11/5/2020; non si applica in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.
La locuzione 'senza ritardo' relativa alla fissazione dell'udienza non costituisce un termine processuale determinato e quindi non fa scattare la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 del D.L. 18/2020.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del P.G.; non centrale nella decisione sulla prescrizione ma presente negli atti.
Articoli richiamati dall'art. 83 come termini i cui effetti potevano essere sospesi insieme alla prescrizione; la Corte ribadisce che la sospensione interessa solo termini effettivamente operanti nel periodo indicato.
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020 opera solo per i procedimenti in cui, nel periodo 9/3-11/5/2020, vi fossero udienze fissate o termini processuali effettivamente operanti; non si applica automaticamente a tutti i procedimenti pendenti.
- Un adempimento indicato dalla legge come da eseguirsi 'senza ritardo' (es. fissazione dell'udienza dopo trasmissione del fascicolo) non costituisce un termine processuale determinato e quindi non attiva la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83.
- Per valutare la prescrizione è essenziale ricostruire con precisione le date rilevanti (consumazione del reato, notifiche, deposito atti, fissazione udienze e decreto di citazione): ritardi organizzativi o processuali non determinano automaticamente la sospensione dei termini se non ricorrono le condizioni normative.
- In ipotesi di dubbio circa l'operatività di sospensioni legislative straordinarie (es. per pandemia), conviene verificare la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e sezioni civili/penali) perché l'applicabilità può essere restrittiva.
- La difesa può ottenere l'annullamento senza rinvio quando la prescrizione è già maturata e la violazione normativa riguarda il computo della prescrizione: è fondamentale dimostrare che non sussistevano termini processuali sospendibili nel periodo rilevante.
- Gli uffici giudiziari devono chiarire e documentare gli atti di fissazione udienza e i termini operanti alla data della sospensione normativa per evitare contestazioni sulla decorrenza della prescrizione.
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