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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14916/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, aveva rettificato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2011 della società, determinando un reddito imponibile minimo ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo sproporzionato l'accertamento e valorizzando l'impossibilità della società di stipulare una convenzione con il soggetto indicato come cliente privilegiato per mancanza dei requisiti richiesti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché dell'art. 30 L. n. 724 del 1994, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla disciplina delle società di comodo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha censurato la sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché non rendeva percepibile il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR nel qualificare come sproporzionato l'accertamento e nell'attribuire rilievo all'impossibilità di stipulare la convenzione ai fini del superamento della presunzione di non operatività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda con adeguata motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come norma processuale che consente di denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È indicato come parametro violato quando la sentenza non espone in modo comprensibile i motivi in fatto e diritto della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale in relazione ai motivi secondi.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato con riferimento al riparto dell'onere della prova, che nella controversia gravava sulla società contribuente per dimostrare circostanze oggettive idonee a superare la presunzione di non operatività.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in relazione alle presunzioni e al tema della prova indiziaria nel giudizio tributario.

  • art. 30 della legge n. 724 del 1994

    È la norma sostanziale applicata dall'Ufficio sulla disciplina delle società non operative; la Corte osserva che, in presenza di prova di situazioni oggettive non imputabili alla contribuente, l'eventuale sproporzione dei ricavi accertati potrebbe al più giustificare un annullamento parziale dell'atto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come corrispondente obbligo motivazionale nel processo tributario, la cui violazione integra motivazione apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È evocato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionato per la proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando esiste graficamente ma non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione, impedendo ogni controllo sull'iter argomentativo del giudice.
  • Nel processo tributario il giudice deve esporre, sia pure concisamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione e le prove valorizzate; in difetto, la sentenza è nulla per violazione dell'obbligo di motivazione.
  • Nelle controversie relative alle società non operative, la contribuente che intenda superare la presunzione deve allegare e provare circostanze oggettive non imputabili a sé; la mera affermazione di difficoltà operative o di mancata conclusione di una convenzione non è sufficiente se non adeguatamente spiegata e provata.
  • Qualora l'accertamento sia contestato per sproporzione rispetto alla fattispecie concreta, il giudice deve verificare se tale sproporzione derivi da fatti oggettivi idonei a incidere sui ricavi minimi e, se del caso, valutare semmai un annullamento parziale dell'atto e non necessariamente totale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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