Cassazione Civile, Ordinanza n. 09233/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di crediti iscritti a ruolo, allegando estratti di ruolo relativi a diverse cartelle: una parte del credito non era stata ammessa perché il tribunale aveva ritenuto non provata la notificazione della cartella e, per una delle posizioni, aveva escluso la giurisdizione del giudice fallimentare sull'an del tributo; altri crediti erano stati esclusi perché ritenuti prescritti, poiché tra la notificazione delle cartelle e la domanda di insinuazione era decorso più di un quinquennio. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: (i) difetto di giurisdizione del tribunale in ordine all'accertamento della prescrizione di un credito tributario; (ii) violazione della disciplina sulla riscossione, sostenendo che la notificazione del ruolo o della cartella non fosse necessaria per l'insinuazione al passivo e che l'estratto di ruolo fosse sufficiente a provare il credito; (iii) violazione delle regole sull'onere della prova, perché l'estratto di ruolo riprodurrebbe i dati essenziali del credito e il diritto nascerebbe dall'inadempimento del contribuente, non dalla notificazione della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata per il nuovo ente subentrante per difetto di specifica procura in suo favore, ma ha poi deciso il ricorso nel merito: ha respinto il primo profilo del primo motivo, affermando che, una volta notificata la cartella e non più contestata, la pretesa tributaria si consolida e la successiva verifica della prescrizione non rientra nella giurisdizione tributaria; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, chiarendo che in sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo, bensì come documento idoneo a individuare il credito e i relativi accessori, e che ai fini dell'ammissione al passivo è sufficiente produrre l'estratto di ruolo, senza che sia necessaria la prova della notificazione della cartella. Di conseguenza, il decreto del tribunale è stato cassato limitatamente ai capi censurati e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per affermare la perpetuatio dell'ufficio di difensore del procuratore della società estinta sino alla sostituzione, ma solo nei confronti del soggetto originariamente costituito.
Invocato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice fallimentare, ma il motivo è stato respinto nel limite in cui la cartella era già divenuta definitiva.
Richiamato in relazione al riparto di giurisdizione sulle controversie tributarie; dopo la definitività della cartella non opera più la giurisdizione tributaria sull'esistenza della pretesa.
art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Non richiede la previa notificazione della cartella come presupposto necessario per l'ammissione al passivo; serve a consentire l'insinuazione del credito tramite ruolo/estratto di ruolo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria dell'estratto di ruolo quale riproduzione del ruolo.
Richiamato in tema di onere della prova del credito insinuato; la Corte valorizza la sufficienza documentale dell'estratto di ruolo.
art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Menionata per osservare che l'estratto di ruolo consente, se residuano contestazioni, l'impugnazione davanti al giudice tributario.
Base normativa dell'istanza di insinuazione al passivo, che può essere corredata dall'estratto di ruolo.
Richiamato per i crediti previdenziali, a conferma che la documentazione può essere integrata.
Massime di principio
- In sede di accertamento del passivo, il ruolo e l'estratto di ruolo non operano come titoli esecutivi in senso stretto, ma come documenti idonei a identificare il credito erariale o previdenziale e i relativi accessori e privilegi.
- Per l'ammissione al passivo dei crediti iscritti a ruolo non è necessaria la prova della notificazione della cartella di pagamento, quando la domanda sia corredata dall'estratto di ruolo che documenti la pretesa.
- La notificazione della cartella svolge funzione informativa verso il curatore o la procedura concorsuale, funzione che può essere assolta anche dal deposito della domanda di insinuazione con l'estratto di ruolo.
- Una volta notificata la cartella e consolidata la pretesa fiscale, la questione della prescrizione successiva alla notificazione non appartiene alla giurisdizione tributaria, salvo che sia in discussione la definitività della cartella stessa.
- Il credito tributario sorge con il verificarsi del presupposto impositivo e non per effetto dell'avviso di accertamento, del ruolo o della notificazione della cartella; pertanto la prova del credito può essere fornita anche con documentazione diversa dal ruolo.
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