Cassazione Penale, Ordinanza n. 05183/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito di condanna per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Napoli nei confronti di due imputati, alla pena sospesa di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno, per il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità. Uno dei ricorrenti deduceva la violazione dell'art. 530 c.p.p., sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, e censurava anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. L'altro ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., il mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuta troppo alta rispetto al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi: il primo motivo dell'imputata è stato giudicato meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese nei due gradi di merito in presenza di doppia conforme; il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della corte territoriale era congrua e coerente con la discrezionalità del giudice nella dosimetria; l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. è stata esclusa perché, in concreto, le reiterate cessioni di stupefacente rendevano incompatibile la valutazione di speciale tenuità del pregiudizio; infine, la censura sulla pena è stata reputata inammissibile poiché mirava a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, essendo la pena già collocata in prossimità del minimo edittale e adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Integra la fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità, confermata nei gradi di merito e non scalfita dai ricorsi.
Invocato per sostenere il difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già respinte.
Le attenuanti generiche possono essere riconosciute in misura non massima in base alla valutazione complessiva della gravità del fatto e degli elementi sfavorevoli; non è necessaria una confutazione analitica di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
L'attenuante del lucro o del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva e concreta della speciale tenuità sia del profitto perseguito/conseguito sia del pregiudizio arrecato; nel caso concreto è stata esclusa per la reiterazione delle cessioni e per il pericolo per la salute pubblica.
art. 27 Cost.
Richiamato quale criterio di individualizzazione della pena e di valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri legali di commisurazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale critica argomentata, questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione non richiede una motivazione analitica su ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi elementi sfavorevoli di preponderante rilievo e che renda il trattamento sanzionatorio complessivamente congruo.
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. presuppone una speciale tenuità valutata in concreto e globalmente, sia del lucro perseguito o conseguito sia dell'evento dannoso o pericoloso; se il fatto denota una reiterazione di condotte e un apprezzabile pericolo per i beni tutelati, l'attenuante può essere esclusa.
- La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito e la pena è stata determinata entro limiti congrui e non arbitrari, specie se prossima al minimo edittale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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