Cassazione Penale, Ordinanza n. 22342/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale, aveva riqualificato il fatto a lui ascritto in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità e lo aveva condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, contestando la congruità della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente quando richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. o la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale. Nel caso concreto, la pena, pur sensibilmente superiore al minimo, era giustificata dalle modalità del fatto, descritto come connotato da organizzazione e professionalità, e dai precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice riqualificatrice del fatto nella ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti
sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, parzialmente riformata in appello
criteri di commisurazione della pena cui il giudice può richiamarsi per adempiere all'obbligo motivazionale sul trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. o valorizza gravità del reato e capacità a delinquere.
- È necessaria una motivazione più specifica e dettagliata solo quando la pena irrogata si discosti in modo marcato dalla misura media della cornice edittale.
- In materia di stupefacenti, ai fini del giudizio sulla pena, rilevano le modalità concrete del fatto e i precedenti penali dell'imputato, anche se specifici, quali elementi giustificativi di una pena superiore al minimo edittale.
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