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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso IRPEF proposta da un pensionato, poi deceduto, sugli emolumenti pensionistici percepiti dal 1980 al 2006, ritenuti esenti in base a varie disposizioni normative favorevoli a determinate categorie di dipendenti pubblici. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non provata la notificazione del gravame. L'Agenzia aveva quindi ottenuto in cassazione una precedente cassazione con rinvio della sentenza di inammissibilità, sostenendo che l'atto di appello era stato notificato con raccomandata A/R e che, oltre alla copia dell'appello, era stata tempestivamente depositata anche la cartolina di ricevimento. Parallelamente era stato promosso giudizio di revocazione dinanzi alla CTR contro la sentenza di inammissibilità, giudizio poi rigettato. Nel presente ricorso l'Agenzia censurava la sentenza che aveva rigettato la revocazione, deducendo: extrapetizione, perché la CTR aveva esaminato la mancata produzione della relata di notifica invece della prova dell'effettiva notificazione mediante avviso di ricevimento; contraddittorietà della motivazione, poiché la CTR aveva dato atto del deposito dell'atto e poi negato la prova della notifica; violazione delle norme sull'onere e sulla conservazione dei documenti processuali, sostenendo che l'onere probatorio era stato assolto e che, in caso di mancato rinvenimento nel fascicolo, il giudice avrebbe dovuto disporre la ricerca o consentire la ricostruzione del documento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione, era già intervenuta una precedente ordinanza di questa Corte che aveva accolto il ricorso contro la sentenza revocanda, cassandola con rinvio. Poiché l'accoglimento del ricorso principale aveva già eliminato la sentenza oggetto anche della revocazione, è venuto meno l'interesse attuale a coltivare il ricorso contro la decisione che aveva rigettato la revocazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La notificazione dell'atto di appello nel processo tributario può avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la prova rilevante è quella dell'effettiva notifica, non necessariamente la relata in sé.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Per l'impugnazione nel processo tributario è richiesto il deposito dell'originale o copia dell'atto notificato e della documentazione attestante la spedizione/notificazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'appello tributario deve essere notificato e depositato con la relativa documentazione probatoria nei termini e nelle forme previste.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza deve contenere una motivazione coerente e non contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiama il requisito della motivazione della sentenza e, nel caso concreto, la doglianza era centrata sulla contraddittorietà della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la ricorrente lamentava un vizio di extrapetizione nel giudizio di revocazione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere sino alla decisione.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di produzione e permanenza degli atti nel fascicolo.

  • art. 402 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni processuali sulla revocazione e sui rapporti con il giudizio di cassazione.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato nel senso dell'onere della prova posto a carico della parte che invoca la prova della notificazione; il testo sembra contenere un refuso per l'art. 2697 c.c., ma la sentenza riporta espressamente "2967".

  • art. 398 c.p.c.

    La proposizione della revocazione non sospende di regola il termine o il procedimento per cassazione; la sospensione è solo eventuale su istanza di parte se la revocazione non è manifestamente infondata. Il rapporto tra i due rimedi è regolato in termini di possibile pendenza contemporanea e di priorità logica della revocazione.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione è qualificata come impugnazione a critica vincolata, fondata su vizi di fatto tipizzati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze sono state incardinate come violazioni processuali rilevanti ai fini della nullità della sentenza.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    L'accoglimento del ricorso per cassazione travolge anche gli atti o i capi dipendenti dalla sentenza cassata, rendendo improcedibile/inammissibile la revocazione sul medesimo oggetto.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione dei possibili esiti del giudizio di cassazione, idonei a far venir meno l'oggetto della revocazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la notifica dell'appello avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prova decisiva dell'avvenuta notificazione è costituita dall'effettiva documentazione del recapito/ricezione, non dalla sola indicazione formale del numero del plico o dalla sola relata se il sistema di notifica è quello postale.
  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se la sentenza impugnata è già stata cassata in altro giudizio sul medesimo oggetto, il ricorso successivo diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando cassazione e revocazione pendono contemporaneamente sulla stessa decisione, i rimedi restano autonomi ma coordinati: la revocazione ha priorità logica e, se la sentenza viene già cassata nel giudizio di legittimità, la revocazione perde oggetto.
  • La contemporanea pendenza di cassazione e revocazione non determina automaticamente sospensione reciproca: la sospensione è eventuale e richiede apposita istanza, secondo il meccanismo dell'art. 398 c.p.c.
  • Se il giudice della revocazione decide su una sentenza che nel frattempo è stata cassata, la decisione sulla revocazione diviene inutile e il relativo giudizio deve essere definito in rito per mancanza dell'oggetto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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