Cassazione Penale, Sentenza n. 36360/2024 del 30/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha dedotto che, durante la pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (in data 26/09/2023), l'avv. Giovanni Pacilio, procuratore speciale della persona offesa Claudio Bernardi, ha rimesso la querela nei confronti dell'imputato con contestuale accettazione della stessa da parte del reo, come documentato nel verbale dei Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza. Si è richiamata la giurisprudenza che ammette l'introduzione della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato la presenza della remissione della querela e la sua accettazione, e ha ritenuto che non ricorressero le ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p. Pertanto ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha posto a carico dell'imputato (querelato) le spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla figura del tentativo: il fatto per cui era stato condannato l'imputato è qualificato come tentato (nell'ambito del reato di furto).
Norma che incrimina il furto; combinata con l'art. 56 per configurare il tentativo di furto contestato.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti dell'enunciazione del motivo di ricorso (forme e termini tecnici di impugnazione).
Norma richiamata come limite: la Corte ha verificato che non ricorressero le ipotesi in cui la remissione della querela non produce l'estinzione del reato.
Disposizione sostanziale che dispone l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinto il reato.
Norma procedurale che disciplina l'imputazione delle spese processuali: la Corte ha posto a carico dell'imputato le spese del procedimento successivo all'annullamento.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio che ammette l'introduzione in Cassazione della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; è stato richiamato dalla Corte come motivo di ammissibilità della remissione introdotta.
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione può essere introdotta nel procedimento e produrre l'estinzione del reato, se accettata dall'imputato.
- Occorre verificare sempre l'assenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; se tali ipotesi sussistono, la remissione non produce l'estinzione del reato.
- La remissione (con accettazione) deve essere documentata e provata formalmente (es. verbale delle forze dell'ordine) per essere efficacemente allegata in sede di impugnazione o ricorso in Cassazione.
- Quando la remissione produce estinzione del reato, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.; tuttavia possono comunque essere disposte condanne alle spese processuali a carico dell'imputato secondo le norme procedurali.
- In casi analoghi, la strategia difensiva utile è documentare tempestivamente la remissione e la relativa accettazione e richiamare la giurisprudenza che ammette l'introduzione tardiva della remissione nel giudizio di legittimità.
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