Cassazione Civile, Ordinanza n. 20520/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente che, assumendo di essere stata investita mentre si recava al lavoro, chiedeva la condanna dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada al pagamento di oltre cinquemila euro. Il Giudice di pace rigettava la domanda; il Tribunale confermava il rigetto in appello. In cassazione la danneggiata proponeva tre motivi: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo perché formulato con un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e, sostanzialmente, diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; gli altri due perché privi di specificità, non ancorati in modo chiaro al parametro dell'art. 360 c.p.c. e ridotti a contestazioni generiche sulla valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nulla è stato disposto per le spese, poiché la controparte non ha svolto difese.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla richiesta della ricorrente di decisione del giudizio
menzionato quanto alla mancata deposizione della memoria dopo la fissazione della trattazione
la Corte ribadisce che il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti consentiti dalla formulazione vigente del n. 5
la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e non correttamente strutturata come violazione del riparto dell'onere della prova
la doglianza è inammissibile se non indica specificamente che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia disapplicato il prudente apprezzamento nei limiti consentiti
evocato nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a una rivalutazione del merito
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso in procedimento avviato con proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per attestare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola probatoria diversa; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
- La censura ex art. 2697 c.c. deve essere specifica e coerente con il paradigma dell'art. 360 c.p.c.; una doglianza generica sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione del riparto dell'onere della prova.
- Il motivo di ricorso deve individuare chiaramente il vizio denunciato e il pertinente parametro normativo; la carenza di specificità rende il motivo inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso in un procedimento avviato con proposta di definizione accelerata può comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
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