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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35977/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite in relazione a un giudizio pendente davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana. Il giudizio a quo era un’opposizione di terzo proposta avverso una sentenza commissariale già resa in un precedente procedimento sul quale le Sezioni Unite avevano già affermato la giurisdizione del Commissario. Il ricorrente ha sostenuto che un recente precedente declinatorio di giurisdizione del medesimo Commissario, in un diverso procedimento ma secondo lui analogo, giustificasse un nuovo esame della questione di giurisdizione. La Regione Toscana ha eccepito l’inammissibilità del regolamento, evidenziando che nel giudizio di merito non vi era stata contestazione della giurisdizione e che la vicenda si inseriva in un procedimento nel quale la giurisdizione era già stata statuita. Il ricorso mirava dunque a ottenere una pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del giudice commissariale nel giudizio di opposizione di terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 41, comma 1, c.p.c. presupponga che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado e che, pertanto, non sia esperibile quando il giudizio sia già stato definito con sentenza, ancorché nell’ambito di un’opposizione di terzo che riapre il processo dopo una decisione già emessa. La Corte ha precisato che il tema non riguardava l’efficacia del precedente giudicato sulla giurisdizione nei confronti del terzo intervenuto successivamente, ma l’ammissibilità strutturale del regolamento, che deve essere preventivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore della Regione Toscana, rigettando la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e negando il raddoppio del contributo unificato, perché il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, c.p.c.

    la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado

    il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo se il giudizio di primo grado è ancora pendente e la causa non è stata decisa nel merito; il rimedio deve anticipare la decisione sulla giurisdizione.

  • art. 404 c.p.c.

    l’opposizione di terzo riapre un giudizio già concluso con sentenza, anche se non definitiva o esecutiva, e ciò rende incompatibile il carattere preventivo del regolamento di giurisdizione.

  • art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato come base del gravame avverso la sentenza commissariale nel contesto del procedimento sugli usi civici.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso la responsabilità aggravata, ritenendo insussistenti mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che il regolamento di giurisdizione non integri un mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo quando la causa sia ancora pendente in primo grado e non sia stata già resa una decisione sul merito, anche se il giudizio presenta profili di contraddittorio non integro.
  • L’opposizione di terzo non consente di proporre un regolamento preventivo di giurisdizione, perché tale mezzo di impugnazione riapre un processo già definito da una sentenza e quindi è strutturalmente incompatibile con la natura preventiva del regolamento.
  • La questione relativa all’efficacia del precedente giudicato sulla giurisdizione nei confronti del terzo è distinta dal presupposto di ammissibilità del regolamento preventivo: il difetto del requisito della pendenza del primo grado è autonomamente dirimente.
  • La proposizione di un regolamento di giurisdizione in una vicenda processuale peculiare non integra di per sé abuso del processo o responsabilità aggravata, ove non emergano elementi di mala fede o colpa grave.
  • Il regolamento di giurisdizione non è qualificabile come mezzo di impugnazione ai fini del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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