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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37265/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la revoca della precedente sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva che le prove documentali attesterebbero la sua buona socializzazione e l'impegno in attività di volontariato, circostanze che avrebbero reso possibile una prognosi favorevole sulla non reiterazione di condotte illecite.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della corte territoriale che ha escluso la prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164 co.1 c.p., avendo l'imputato commesso in più occasioni contravvenzioni stradali. Quanto alla questione della revoca della sospensione condizionale, la Corte ha confermato che la revoca in base all'art. 168 co.1 n.1 c.p. è un provvedimento dichiarativo "ope legis" e che la sopravvenuta condanna anche per delitto (art. 495 c.p.) giustifica la revoca automatica del beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.

    Per la concessione della sospensione condizionale della pena (anche in seconda concessione) è necessaria la formulazione di una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato; la seconda concessione richiede che permanga tale prognosi

  • art. 165 c.p.

    Prevede gli obblighi a cui può essere subordinata la sospensione condizionale (es. prestazione di attività non retribuita in favore della collettività); la giurisprudenza ritiene che la richiesta incondizionata del beneficio dall'imputato comporti la non opposizione a tali obblighi

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale operante per sopravvenuta condanna per determinati fatti è un atto dichiarativo che opera "ope legis"; la revoca per nuova condanna è legittima anche se solo l'imputato ha impugnato la sentenza

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende

  • d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada)

    artt. 186 co.2 lett. b) e 116 co.15

    Norme del Codice della strada applicate nella vicenda per le contravvenzioni e violazioni che hanno inciso sul giudizio di pericolosità e reiterazione

  • art. 495 c.p.

    Delitto per cui l'imputato è stato condannato; la presenza di una condanna per delitto legittima la revoca automatica della sospensione condizionale secondo la giurisprudenza

Massime di principio

  • La concessione della sospensione condizionale della pena (anche per la seconda volta) richiede una prognosi favorevole sulla non reiterazione di comportamenti illeciti: precedenti reiterati possono giustificare il diniego
  • La richiesta incondizionata del beneficiario che abbia già usufruito della sospensione non necessita, secondo l'orientamento dominante, di una espressa manifestazione di disponibilità a svolgere attività non retribuita, poiché il beneficio è per legge subordinato ad obblighi
  • La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 co.1 n.1 c.p., quando si verifica una nuova condanna, ha natura dichiarativa e opera per effetto della legge; pertanto, la sua pronuncia in appello non configura reformatio in peius anche se l'impugnazione è proposta solo dall'imputato
  • La condanna per un delitto sopravvenuto è causa automatica di revoca della sospensione, senza necessità di valutare l'identita di indole con reati precedenti; diversamente, per le contravvenzioni l'identita di indole è rilevante
  • In cassazione i motivi che sollevano questioni essenzialmente fattuali e generiche, non supportate da errori di diritto, sono frequentemente dichiarati inammissibili

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