Cassazione Civile, Sentenza n. 5832/2021 del 03/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento della sua qualità di compartecipe nella comunione tacita familiare costituita con il padre (e successivamente con la madre) e la liquidazione della relativa quota per il periodo 1968-2009; in appello contestava la prescrizione e, in sede di cassazione, sosteneva che i fatti dovevano essere ricondotti non alla comunione tacita familiare (art. 2140 c.c., abrogato) ma alla disciplina dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) applicabile per la prosecuzione del rapporto oltre la riforma del 1975.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente abbia introdotto, in cassazione, una modifica della domanda (mutatio libelli) chiedendo l'applicazione dell'istituto dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c., diverso dall'oggetto originario del giudizio (comunione tacita familiare ex art. 2140 c.c.). Tale modifica costituisce una nuova domanda improponibile in questa sede. Per conseguenza non è stato esaminato il profilo della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi.
Norme richiamate
art. 2140 cod. civ. (norma abrogata)
La Corte d'appello aveva applicato la disciplina della comunione tacita familiare (art. 2140) ritenendo carenti le allegazioni probatorie relative agli elementi costitutivi (apporti, unico peculio, comunanza di tetto e mensa, usi e consuetudini). La Cassazione conferma che la domanda era fondata su tale istituto e che mancavano le specificazioni richieste.
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 230-bis (impresa familiare) perché parte del rapporto era proseguita dopo la riforma; la Corte ha però ritenuto inammissibile la richiesta di riclassificazione in cassazione come mutamento della domanda originaria, non potendo il ricorrente introdurre un diverso istituto non dedotto in primo grado.
art. 11 disposizioni preliminari al cod. civ. (principio di irretroattività)
Richiamato dalla giurisprudenza e dal giudice di merito per sottolineare i limiti di retroattività delle nuove norme e la rilevanza, a seconda dei casi, della normativa vigente nel periodo in cui si sono svolti i fatti.
Articolo invocato come parametro per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme processuali (motivi di cassazione). La Corte ha comunque deciso per inammissibilità per ragioni processuali (mutatio libelli) senza entrare nel merito di tutte le censure.
art. 113 cod. proc. civ. (iura novit curia)
La Corte ha ricordato che, pur esistendo il principio secondo cui il giudice conosce il diritto e può riqualificare i fatti, ciò non autorizza il giudice a pronunciare su domande nuove o a mutare l'oggetto della lite: la riqualificazione non può trasformarsi in mutatio libelli.
art. 112 cod. proc. civ. (divieto di decidere oltre i limiti della domanda)
Richiamato per sottolineare il divieto di pronunciare oltre la domanda o di decidere su questioni non dedotte dalle parti; la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicare l'art. 230-bis avrebbe comportato decidere su un diverso titolo di diritto.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati a fondamento del principio della "ragione più liquida" che consente al giudice di privilegiare la questione che più agevolmente definisce il giudizio; la Corte ha adottato questo criterio per affrontare direttamente l'elemento decisivo (inammissibilità per mutatio libelli).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha rilevato i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conformemente alla normativa vigente.
art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio, per la quantificazione delle spese forfettarie (15% del compenso totale).
Massime di principio
- Non è consentito modificare in corso di giudizio l'oggetto della domanda in modo da introdurre un nuovo titolo giuridico (mutatio libelli): chiedere in appello o in cassazione l'applicazione di un istituto diverso da quello su cui è basata la domanda originaria può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di riqualificare i fatti, ma tale potere è limitato dal divieto di decidere ultra o extra petita: la riqualificazione non può basarsi su elementi materiali non dedotti o comportare l'attribuzione di un bene non richiesto.
- Quando la domanda è fondata sulla comunione tacita familiare (art. 2140 c.c.), è necessario allegare e documentare in modo specifico gli elementi costitutivi: apporto lavorativo concreto, esistenza di un unico peculio/conto corrente, specificazione degli oneri sostenuti, comunanza di tetto e mensa, usi e consuetudini. Allegazioni generiche sono insufficienti.
- Se si ritiene che i fatti ricomprendano la disciplina dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), tale qualificazione deve emergere fin dall'origine o essere tempestivamente dedotta: non va lasciata come nuova richiesta in sede di impugnazione straordinaria.
- In presenza di contestazioni sulla prescrizione, è importante documentare gli ultimi atti rilevanti compiuti in qualità di compartecipe per individuare correttamente il dies a quo; tuttavia, tale questione può rimanere priva di esame se il giudizio è dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
- Le parti devono porre attenzione alle censure introdotte in cassazione: motivi nuovi o mutamenti dell'oggetto della lite rischiano di portare a una declaratoria di inammissibilità e all'imposizione delle spese e dei contributi previsti.
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