Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06352/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel ricorso deduceva, da un lato, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato; dall'altro, lamentava la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura sul dolo era solo enunciata in modo generico e comunque non confrontata con l'orientamento consolidato secondo cui è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi e la cosciente volontà di non osservarli. Quanto al 131-bis, ha osservato che la Corte di appello aveva già valorizzato la recidiva risultante dal casellario e la gravità del fatto, desunta dalla totale indifferenza verso le prescrizioni della misura di prevenzione, sicché la doglianza era generica e non coglieva la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale integra il delitto quando l'agente, consapevole delle prescrizioni impostegli, vi si sottrae con cosciente volontà; il dolo richiesto è generico e non rilevano le finalità della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la gravità concreta del comportamento e la recidiva, e il diniego può risultare anche dalla complessiva motivazione della sentenza senza necessità di una risposta espressa a ogni deduzione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi imposti dalla misura e nella volontà di non osservarli; non assumono rilievo le ragioni soggettive che abbiano determinato l'inadempimento.
  • La censura in cassazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo è inammissibile quando sia meramente assertiva e non si confronti con la ricostruzione del fatto e con il consolidato orientamento giurisprudenziale applicabile.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi come la recidiva e la gravità concreta della condotta, specie se sintomatica di spiccata indifferenza verso le prescrizioni violare.
  • In sede di legittimità non è censurabile la sentenza che ometta una risposta espressa a una specifica deduzione difensiva, se il suo rigetto risulta comunque dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiMisure di prevenzioneProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.