Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per la violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione personale. L'interessato era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e gli veniva contestato di essersi allontanato dalla propria dimora nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 7.00 nei giorni 28 e 29 luglio 2017, in violazione della prescrizione impostagli. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendosi la mancata assoluzione dell'imputato e lamentando che i giudici di merito non si sarebbero confrontati con le difese relative alla volontà dell'imputato di rispettare gli obblighi imposti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, poiché non veniva specificato quali concrete istanze difensive fossero state trascurate dalla sentenza impugnata, a fronte di una motivazione che aveva già affrontato il profilo dell'elemento soggettivo valorizzando la consapevolezza dell'interessato circa la sottoposizione alla misura e la conoscenza delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Integra il reato la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, quando il soggetto, consapevole della misura e delle relative prescrizioni, si allontani dalla dimora negli orari vietati.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È richiamato quale fonte normativa della misura di prevenzione personale e delle relative prescrizioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di vizio motivazionale o di violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente generica è inammissibile.
- Ai fini della responsabilità per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è sufficiente la consapevolezza della sottoposizione alla misura e delle prescrizioni imposte, potendo l'elemento soggettivo essere desunto da tale conoscenza.
- La deduzione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe avuto l'intenzione di rispettare gli obblighi imposti non è idonea, da sola, a superare una motivazione di merito che abbia accertato la coscienza della violazione, se non si indicano specificamente gli atti o i passaggi trascurati dal giudice.
Come è indicizzato
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