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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per porto abusivo di un tirapugni in acciaio fuori dalla propria abitazione, in assenza di licenza dell'Autorità, per la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. I motivi dedotti attengono a vizi di violazione di legge e di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che il primo motivo investe un profilo non devoluto al giudice di appello, poiché l'impugnazione di merito riguardava solo pena e attenuanti; quanto al resto, ritiene congrua e sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul comportamento negativo tenuto al controllo di polizia e sulla negativa personalità dell'imputato, mentre il ricorrente si limita a una lettura alternativa e oppositiva delle risultanze di merito.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    norma incriminatrice della contravvenzione contestata per porto abusivo di un'arma o oggetto atto ad offendere senza licenza dell'Autorità

  • art. 133 c.p.

    criterio di valutazione richiamato per il giudizio sulle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante sulla personalità del colpevole, sull'entità del reato o sulle modalità esecutive

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi e la loro assenza legittima il diniego, anche in presenza di incensuratezza

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    richiamato come intervento che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rafforzando l'esigenza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure su profili che non siano stati effettivamente devoluti al giudice di appello, quando il ricorso di merito sia stato limitato ad altri capi o punti della decisione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche attraverso il riferimento a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., ritenuto decisivo in negativo, come la personalità dell'imputato o le modalità della condotta.
  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo fatto dell'assenza di precedenti penali; occorrono elementi positivi che ne giustifichino la concessione.
  • In sede di legittimità, la mera proposta di una lettura alternativa delle circostanze di fatto non basta a superare una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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