Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per porto abusivo di un tirapugni in acciaio fuori dalla propria abitazione, in assenza di licenza dell'Autorità, per la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. I motivi dedotti attengono a vizi di violazione di legge e di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che il primo motivo investe un profilo non devoluto al giudice di appello, poiché l'impugnazione di merito riguardava solo pena e attenuanti; quanto al resto, ritiene congrua e sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul comportamento negativo tenuto al controllo di polizia e sulla negativa personalità dell'imputato, mentre il ricorrente si limita a una lettura alternativa e oppositiva delle risultanze di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice della contravvenzione contestata per porto abusivo di un'arma o oggetto atto ad offendere senza licenza dell'Autorità
criterio di valutazione richiamato per il giudizio sulle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante sulla personalità del colpevole, sull'entità del reato o sulle modalità esecutive
le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi e la loro assenza legittima il diniego, anche in presenza di incensuratezza
richiamato come intervento che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rafforzando l'esigenza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure su profili che non siano stati effettivamente devoluti al giudice di appello, quando il ricorso di merito sia stato limitato ad altri capi o punti della decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche attraverso il riferimento a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., ritenuto decisivo in negativo, come la personalità dell'imputato o le modalità della condotta.
- Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo fatto dell'assenza di precedenti penali; occorrono elementi positivi che ne giustifichino la concessione.
- In sede di legittimità, la mera proposta di una lettura alternativa delle circostanze di fatto non basta a superare una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06323/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →