Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., deducendo violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il motivo investe un profilo non consentito nel giudizio avverso sentenza di patteggiamento, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché il motivo dedotto riguarda una violazione di legge sul trattamento sanzionatorio che non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Stabilisce il catalogo chiuso dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure diverse, come la violazione di legge sul trattamento sanzionatorio nei termini dedotti.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio nei casi previsti, applicata nel caso di specie.
Indicati come disciplina della pena concordata applicata in sentenza.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo eccedente tale perimetro è inammissibile.
- La censura che investa profili di violazione di legge estranei ai motivi tassativamente consentiti non può essere scrutinata nel merito, anche se formulata come doglianza sul trattamento sanzionatorio.
- Quando il motivo di ricorso contro il patteggiamento è manifestamente non consentito, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06323/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →