Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, detenuto in espiazione pena per una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale di sorveglianza ha rigettato la domanda ritenendo ostativi: la presenza di deferimenti e denunce per fatti successivi al titolo esecutivo, relativi a furti, ricettazione e appropriazione indebita; l'assenza di un avviato percorso di revisione critica; la mancanza di un domicilio idoneo, poiché il soggetto risultava domiciliato in una roulotte su terreno di proprietà non accertata. Con il ricorso per cassazione il condannato ha contestato la valutazione del tribunale, deducendo in sostanza che la motivazione non spiegava adeguatamente l'incidenza concreta dei dati richiamati e che il giudizio sulla personalità e sul rischio di recidiva era frutto di un apprezzamento non condivisibile, oltre a contestare il rilievo attribuito all'assenza di un domicilio idoneo per la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza abbia svolto una valutazione discrezionale coerente e logicamente motivata sulla personalità del condannato e sulla prognosi negativa circa il buon esito dell'affidamento in prova, valorizzando i precedenti comportamenti, i nuovi deferimenti/denunce e la mancanza di un domicilio idoneo per eventuale detenzione domiciliare. Le doglianze difensive sono state considerate mere censure di merito, prive di specifiche fratture logiche nella motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione, concedibile solo quando la prognosi sul reinserimento e sulla prevenzione della recidiva sia positiva.
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato per evidenziare che, in presenza di determinati presupposti e del limite di pena, il condannato può essere ammesso alla detenzione domiciliare come misura alternativa più contenitiva.
implicito nel dispositivo che condanna il ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio è prognostico e richiede la verifica congiunta della gravità del reato, dei precedenti, della condotta successiva e degli elementi attuali della personalità, al fine di apprezzare la concreta capacità della misura di favorire il reinserimento e prevenire la recidiva.
- La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di responsabilità non sono, da soli, decisivi in senso negativo; allo stesso modo non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti avviato.
- Le valutazioni del tribunale di sorveglianza sulla concedibilità delle misure alternative e sulla scelta tra esse rientrano nella discrezionalità di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua, logica e ancorata agli elementi di fatto acquisiti.
- Per la detenzione domiciliare è necessario anche un domicilio idoneo; la sua mancanza legittima il rigetto della misura quando non sia possibile assicurare un luogo di esecuzione conforme alla funzione contenitiva dell'istituto.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di misura alternativa non può risolversi in una mera rivalutazione del fatto o in una confutazione alternativa delle risultanze istruttorie, ma deve individuare specifiche illogicità o manifeste carenze della motivazione impugnata.
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