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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un giudizio di rinvio successivo a una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la pronuncia impugnata solo per la rideterminazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva. La Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio, ha quindi rideterminato la pena pecuniaria. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputata ha dedotto che, dopo la sentenza della Cassazione e prima della decisione di rinvio, il reato si sarebbe estinto per prescrizione, chiedendo quindi che tale estinzione fosse dichiarata nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, quando l'annullamento con rinvio riguarda soltanto la rideterminazione della pena, l'accertamento del reato e della responsabilità diventa definitivo per effetto del giudicato progressivo e non può più essere dichiarata in sede di rinvio l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. Sulla base di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena determina la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato.
  • In presenza di giudicato progressivo formatosi sull'an debeatur, nel giudizio di rinvio non può essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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