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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06140/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la fornitura e posa di parquet e ceramiche. In primo grado il tribunale aveva condannato la committente al pagamento del corrispettivo richiesto dall'appaltatore, respingendo sia la domanda riconvenzionale della committente per vizi e difetti di posa e materiali, sia la domanda di manleva nei confronti del posatore chiamato in causa. La corte d'appello aveva confermato la decisione e condannato l'appellante alle spese. In cassazione la committente proponeva quattro motivi: 1) omesso esame e violazione degli artt. 2697 e 1657 c.c., sostenendo che, in mancanza di prezzo pattuito, l'appaltatore non avesse provato entità delle prestazioni e congruità del corrispettivo, e che non bastassero fatture e capitolato non approvato; 2) censura sulle spese di lite, come conseguenza dell'accoglimento del primo motivo; 3) ulteriore censura sulle spese, chiedendo una diversa regolazione in caso di annullamento; 4) violazione degli artt. 184 e 192 c.p.c. per il rigetto della richiesta di c.t.u. finalizzata a determinare il giusto corrispettivo, assumendo che la consulenza fosse deducente e che la mancata reiterazione in udienza non fosse decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito e non risultante dall'atto di appello, rilevando che la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare dove la questione fosse stata dedotta in precedenza. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto della c.t.u. sulla tardività delle contestazioni ex art. 1667 c.c., sulla valutazione delle prove orali e sul carattere esplorativo della consulenza, oltre che sulla novità della questione proposta. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o temi di contestazione non dedotti nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; chi deduce una questione non esaminata in sentenza deve indicare specificamente in quale atto precedente l'abbia proposta.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura riguarda una questione di fatto o di prova non trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare puntualmente la previa deduzione della questione nei giudizi di merito.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con la ragione decisiva posta dal giudice di merito, è inammissibile.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in funzione meramente esplorativa o per supplire alla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
  • Nei rapporti di appalto, le contestazioni sui vizi dell'opera devono rispettare i termini di legge; le doglianze formulate tardivamente non possono fondare validamente le ulteriori richieste istruttorie o di rideterminazione del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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