Cassazione Civile, Ordinanza n. 39388/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento notificata per la riscossione di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada. La parte opponente deduceva, in sintesi, l'omessa notifica dei verbali presupposti, la tardiva iscrizione a ruolo, la violazione dei termini di emissione della cartella ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, l'illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, la mancata sottoscrizione dell'atto e la mancata allegazione dei verbali. In appello, il Tribunale aveva però ritenuto tardiva l'opposizione, facendo riferimento alla data di iscrizione a ruolo del ricorso presso l'ufficio giudiziario e non alla data di spedizione del plico postale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, per avere il giudice d'appello individuato erroneamente il dies ad quem nella data di iscrizione a ruolo anziché in quella di consegna del ricorso all'agente postale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la ricevuta di spedizione della raccomandata, da cui risultava l'invio del ricorso entro il termine. La parte resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la verifica della tempestività dell'opposizione proposta ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 a una cartella fondata su sanzioni stradali, quando il ricorso sia depositato a mezzo posta, deve essere compiuta con riferimento al momento di consegna del plico all'agente postale e non alla successiva data di arrivo in cancelleria o di iscrizione a ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente che l'opposizione sia proposta anche mediante deposito a mezzo del servizio postale; se l'atto è spedito per posta, la tempestività va valutata con riguardo alla data di consegna del plico all'agente postale.
Norma invocata per la censura di violazione di legge relativa all'erronea individuazione del termine di proposizione dell'opposizione.
Norma invocata per denunciare l'omesso esame della ricevuta di spedizione della raccomandata, ritenuta fatto decisivo ai fini della tempestività.
Richiamato dalla ricorrente tra i motivi originari di opposizione per contestare i termini di emissione della cartella.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione della maggiorazione sulle sanzioni.
Massime di principio
- Quando la legge processuale consente il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, la tempestività dell'impugnazione deve essere verificata con riguardo al momento in cui la parte affida il plico all'agente postale, non alla data di arrivo in cancelleria o di iscrizione a ruolo.
- Le cause di inammissibilità degli atti introduttivi vanno interpretate in modo coerente con la struttura del procedimento e non possono introdurre ostacoli irragionevoli all'esercizio del diritto di difesa.
- La facoltà di deposito a mezzo posta comporta l'applicazione del principio di scissione degli effetti soggettivi, così da far rilevare la data di spedizione per il mittente ai fini del rispetto del termine perentorio.
- Nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento per sanzioni stradali, se l'opponente deduce anche la mancata notifica dei verbali presupposti, il primo momento processuale utile per proporre le relative doglianze è quello dell'opposizione alla cartella.
- La verifica della tempestività di un'opposizione non può essere ancorata a un dato meramente interno dell'ufficio giudiziario, se la legge ammette una modalità di instaurazione del giudizio che rende oggettivamente certa la data di spedizione.
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