Cassazione Civile, Sentenza n. 12439/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva riconosciuto a Simone Sampaoli la proprietà dell'immobile e ordinato il rilascio, deducendo plurime violazioni di norme sostanziali e processuali. Il nucleo della controversia riguardava l'efficacia traslativa della sentenza resa ex art. 2932 c.c. a favore dei Sampaoli in relazione al mancato pagamento del prezzo residuo: gli Esposto sostenevano, in sostanza, che il trasferimento non si era perfezionato per la mancata corresponsione del residuo prezzo e contestavano la valutazione della Corte d'Appello su questioni di rappresentanza processuale, giudicato e presunta simulazione dell'atto di acquisto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità delle censure (art. 366 c.p.c.) e perché le statuizioni della Corte territoriale risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale (art. 360-bis, n.1 c.p.c.). In particolare la Corte ha ritenuto: 1) che la sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. produce effetti traslativi dal momento del passaggio in giudicato, ma può subordinare l'efficacia al pagamento del prezzo residuo e che, in caso di mancato pagamento, spetta al promissario venditore proporre la domanda di risoluzione e dimostrare che l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.); 2) che nella vicenda il promittente venditore (Scoccia) aveva rinunciato in giudizio all'eccezione di inadempimento dichiarando di essere stato soddisfatto, per cui la questione del mancato pagamento non poteva essere sollevata dai terzi (gli Esposto); 3) che non sussisteva la simulazione assoluta del contratto, questione già decisa con giudicato passato in cosa giudicata; 4) che le censure mosse in cassazione erano generiche e non confrontavano il contenuto delle norme con le statuizioni impugnate. Il ricorso è stato dunque respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 c.c. producono, dal passaggio in giudicato, gli effetti del negozio, comportando il trasferimento della proprietà nel caso di vendita; tuttavia l'efficacia traslativa può essere subordinata al pagamento del prezzo residuo.
Il mancato pagamento del prezzo integra un inadempimento suscettibile di giustificare la risoluzione del rapporto negoziale quando non sia di scarsa importanza; la valutazione tiene conto di termine di pagamento, durata del ritardo, somma dovuta e altre circostanze.
Norma richiamata relativamente ai motivi di nullità e violazione di legge dedotti in cassazione; la Corte osserva che il ricorso deve indicare chiaramente la norma violata e confrontarne il contenuto con le statuizioni impugnate.
Consente la declaratoria di inammissibilità ove la statuizione impugnata sia conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato; la Corte ha ritenuto applicabile questa causa di inammissibilità.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Impone l'onere di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mescolanza e la genericità delle censure.
Richiamate in relazione alla possibilità di proporre nuove domande o eccezioni; la Corte ha precisato che tali norme impediscono la tardiva proposizione, ma non ostano alla rinuncia a domande o eccezioni già proposte.
Regola gli effetti del giudicato: la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi su precedente pronuncia escludeva la possibilità per gli Esposto di ottenere il riconoscimento della simulazione assoluta dell'atto di acquisto.
La Corte ha disposto la dichiarazione prevista dalla norma in ordine al possibile versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. trasferisce la proprietà con il passaggio in giudicato, ma può subordinare tale effetto al pagamento del prezzo; tuttavia il rimedio della risoluzione per mancato pagamento può essere esercitato solo dal promittente venditore che dimostri che l'inadempimento non sia di scarsa importanza.
- Terzi estranei al rapporto negoziale non possono validamente sollevare in loro favore (o al posto del promittente venditore) l'eccezione di inadempimento o proporre la relativa domanda di risoluzione: la tutela spetta al soggetto legittimato (il venditore).
- La rinuncia in corso di causa a una domanda o a un'eccezione precedentemente proposta è ammissibile e non configura di per sé violazione delle norme che regolano l'introduzione di domande o eccezioni tardive (artt. 183 e 184 c.p.c.).
- Il giudicato formato in precedenti giudizi vincola le parti e impedisce la ritrattazione di questioni già decise (art. 2909 c.c.), come la presunta simulazione assoluta di un atto già oggetto di decisione passata in cosa giudicata.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare la norma violata, esporne il contenuto precettivo e confrontarlo con le statuizioni impugnate; la mancata specificazione comporta l'inammissibilità per difetto di chiarezza (art. 366 c.p.c.).
- Se la statuizione di merito è conforme a consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis n.1 c.p.c.
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