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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12442/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il diniego di ammissione al ciclo di dottorato (Ph.D.) in diritto civile da parte della Pontificia Università Lateranense, la quale sosteneva che la laurea in giurisprudenza conseguita in Italia non fosse valida per l'accesso. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento e il risarcimento del danno. In primo grado il TAR ha accolto il ricorso ritenendo la laurea equivalente alla magistrale e quindi l'ammissione dovuta; il Consiglio di Stato ha ribaltato ritenendo inesistente la giurisdizione italiana in ragione della qualificazione dell'Università come "ente centrale della Chiesa cattolica" ai sensi dell'art. 11 del Trattato Lateranense, e comunque ha ritenuto il titolo non riconosciuto in Italia; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione su questioni di giurisdizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi attinenti alla giurisdizione, ritenendo che la materia dell'ammissione al dottorato rientri nell'ambito di attività di istruzione e costituisca un'attività jure gestionis della Pontificia Università Lateranense. Ne consegue che, anche ove la Segreteria di Stato della Santa Sede abbia qualificato l'Università come "ente centrale", tale qualificazione è irrilevante per escludere la giurisdizione italiana rispetto ad atti di gestione. La sentenza del Consiglio di Stato è stata cassata e la causa è stata rinviata al Consiglio di Stato, in diversa composizione, per proseguire il giudizio nel rispetto della declarata giurisdizione italiana.

Norme richiamate

  • Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, art. 11

    sono «esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano» gli «enti centrali della Chiesa»

    la Corte ricorda gli orientamenti giurisprudenziali: l'art.11 è stato interpretato sia in senso restrittivo (solo per organi di governo centrale della Santa Sede) sia in senso estensivo (immunità anche dalla giurisdizione); la Cassazione conclude che l'art.11 non esclude la giurisdizione italiana per atti jure gestionis non espressione di potestà sovrana

  • Legge 27 maggio 1929, n. 810 (esecuzione Trattato Lateranense)

    norma di esecuzione del Trattato che recepisce l'art.11; la Corte la considera nel quadro interpretativo dell'immunità degli enti centrali ma ne limita l'efficacia rispetto ad atti di gestione

  • Accordo del 18 febbraio 1984 e legge di ratifica 25 marzo 1985, n. 121

    ribadisce l'indipendenza e sovranità reciproca tra Repubblica italiana e Santa Sede; la Corte lo valuta insieme al Trattato per definire i limiti all'intervento dello Stato, ma sottolinea che non può impedire la giurisdizione italiana per atti jure gestionis

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16

    distinzione tra attività di religione o di culto e "attività diverse" (tra cui istruzione, educazione e cultura); la Corte utilizza questa distinzione per sostenere che l'ammissione al dottorato rientra nelle attività diverse e non nelle attività riservate alla sfera religiosa

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

    norma citata in relazione all'equipollenza dei titoli: la Corte segnala che il dottorato e i percorsi della PUL risultano storicamente e normativamente collegati a meccanismi di equipollenza con il sistema italiano

  • Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 (Area europea dell'istruzione superiore)

    richiamata dal ricorrente per il principio di mutuo riconoscimento dei titoli nell'ambito dell'istruzione superiore; la Corte tiene conto del contesto europeo di armonizzazione dei titoli nell'analisi della natura dell'attività universitaria

  • D.P.R. 27 maggio 2019, n. 63 (Accordo per l'applicazione della Convenzione di Lisbona)

    richiamato dal ricorrente come strumento di applicazione della Convenzione di Lisbona; la Corte considera il quadro generale di riconoscimento dei titoli nell'UE quale elemento utile a qualificare l'attività come gestionale

  • Art. 10 della Costituzione

    richiamato per il principio di conformità dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale riconosciute; la giurisprudenza invocata ha usato tale principio per giustificare immunità in casi di atti sovrani, ma la Corte distingue gli atti gestionali

  • Art. 24 della Costituzione

    principio del diritto alla tutela giurisdizionale; la Corte lo utilizza per argomentare che la limitazione della giurisdizione deve essere rigorosamente giustificata e non può coprire atti di gestione

  • Art. 360, n. 1, c.p.c. (motivi di cassazione)

    invocato dal ricorrente per censurare la decisione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione di norme che regolano la giurisdizione

  • Art. 37 c.p.c.

    citato in relazione a questioni di giurisdizione e competenze; la Corte ha esaminato la declaratoria di incompetenza e la sua legittimità

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra atti jure imperii (espressione di potestà sovrana/autoritative) e atti jure gestionis (attività di gestione privata): l'immunità o la non ingerenza prevista dai Patti con la Santa Sede si applica di regola solo agli atti di natura sovrana, non agli atti di gestione ordinaria come l'ammissione a corsi universitari
  • La qualificazione formale di un ente come "ente centrale della Chiesa" dalla Santa Sede non è automaticamente determinante per escludere la giurisdizione italiana; il giudice nazionale verifica la natura sostanziale dell'atto e la sua connessione con funzioni di governo della Chiesa
  • Le controversie relative all'accesso all'istruzione e al riconoscimento dei titoli vanno tipicamente inquadrate come materia di diritto civile/amministrativo soggetta alla giurisdizione italiana, salvo che l'atto impugnato sia espressione diretta di potestà sovrana
  • Prima di invocare l'immunità, valutare se l'atto incide su interessi patrimoniali/relazioni private o se costituisce esercizio di prerogative sovrane: solo nel secondo caso l'immunità può essere giustificata
  • In casi simili, è utile richiamare i precedenti delle Sezioni Unite e gli strumenti di armonizzazione dei titoli (es. Processo di Bologna, Convenzione di Lisbona) per dimostrare che l'attività universitaria segue regole di diritto comune e può essere assoggettata alla giurisdizione nazionale
  • Se si agisce contro un ente collegato alla Santa Sede, prospettare e documentare la natura gestionale dell'atto (bandi, criteri di ammissione, equipollenza titoli, effetti sul candidato) per ottenere l'accertamento della giurisdizione italiana

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