Cassazione Civile, Sentenza n. 12481/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento per un credito di circa 50.000 euro, sostenendo che i compensi percepiti per l'attività svolta come promoter, tutor e team leader in centri commerciali dovessero essere riqualificati come rapporto di lavoro subordinato. La curatela contestò l'esistenza degli indici di subordinazione (flessibilita' organizzativa della lavoratrice, autonomia dell'incarico, natura provvigionale del compenso, mancato esercizio del potere disciplinare). Il giudice delegato aveva escluso il credito per insufficienza di prova e in particolare per la mancata prova della durata e degli orari della prestazione. Il Tribunale di Como, con decreto dell'11/10/2019, ha respinto l'opposizione di Bonilauri per difetto di allegazione degli indici della subordinazione (dimenticanza, secondo il Tribunale, di dedurre in che modo fossero esercitati il potere di vigilanza, direttivo e disciplinare); ha ritenuto irrilevante il verbale dell'ispettorato del lavoro e ha dato rilievo al fatto che le visite erano state essenzialmente raccolte su dichiarazioni dei promoter. Bonilauri ha proposto ricorso per cassazione censurando l'omesso esame di fatti decisivi (contestando il rifiuto di ammettere numerosi testi), ma il pubblico ministero e la Corte hanno rilevato carenze di "autosufficienza" del ricorso e l'inadeguatezza della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c..
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorso non fosse autosufficiente ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (mancanza di indicazione e/o trascrizione del verbale d'udienza del 25/9/2019, mancata indicazione dei testimoni e dei capitoli probatori rimossi), e che la censura proposta (omesso esame di un fatto decisivo) non indicasse un fatto storico concreto, imprescindibile e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La Corte non ha pronunciato sulle spese per assenza di difese da parte del Fallimento intimato e ha disposto l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 98 legge fallimentare
Norma richiamata in riferimento alla procedura di opposizione allo stato passivo; il Tribunale ha giudicato la domanda della ricorrente carente nell'allegazione dei fatti che giustificassero l'ammissione del credito come lavoro subordinato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatto decisivo può essere esercitata solo con riferimento a un fatto storico concreto (principale o secondario) la cui esistenza risulti dagli atti e che, se esaminato, avrebbe potuto mutare l'esito; non sono fatti le mere argomentazioni difensive o il complesso degli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve indicare gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti del fascicolo di merito a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Obbligo di allegare al ricorso il fascicoletto contenente gli atti e i documenti cui si fa riferimento; serve a rendere il ricorso controllabile dal giudice di legittimità senza dover consultare l'intero fascicolo.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
Previsione del raddoppio del contributo unificato in presenza di determinati presupposti processuali, applicata nel caso in esame.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 § 1 CEDU (richiamato)
Citata per confermare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il diritto a un equo processo, purché l'applicazione non sfoci in formalismo eccessivo; la giurisprudenza CEDU riconosce la specificità del procedimento di cassazione e la legittimità di condizioni più rigorose.
Modifiche d.l. n.83/2012 conv. l. n.143/2012 (riferimento)
Riferimento temporale alle modifiche legislative che hanno inciso sulla formulazione dell'art. 360 c.p.c., richiamate dalla Corte per definire l'ambito della censura per omesso esame.
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione per omesso esame di fatto decisivo occorre indicare un fatto storico concreto, presente negli atti, la cui mancata considerazione avrebbe potuto determinare un esito diverso; non sono ammesse censure generiche su argomentazioni o sull'insieme degli elementi istruttori.
- Il ricorso per cassazione deve essere "autosufficiente": indicare e, se necessario, trascrivere o allegare i documenti e i passaggi di sentenza rilevanti (o fornire riferimenti topografici precisi) e depositare il fascicoletto previsto dall'art. 369 c.p.c., pena l'inammissibilità.
- Se si contesta l'esclusione o la limitazione di prove testimoniali in grado di incidere sull'accertamento dei fatti, è necessario specificare quali testimoni e quali capitoli di prova sono stati esclusi, fornire il verbale o estratti utili e dimostrare che l'esame di quelle prove avrebbe potuto mutare il giudizio.
- Nelle opposizioni allo stato passivo in procedura fallimentare il ricorrente ha l'onere non solo di provare, ma di allegare in modo puntuale gli indici e le circostanze che giustificano la qualificazione dei rapporti (ad es. modalità di esercizio del potere direttivo, disciplinare, orari, periodo di lavoro).
- La Corte di cassazione può richiedere maggior rigore formale rispetto ai gradi di merito: evitare richiami vaghi ad atti processuali non allegati e curare l'esposizione cronologica e topografica degli elementi che si intendono far valere.
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