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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35890/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen.: il giudice di merito, nella riduzione della pena per il rito abbreviato, ha decurtato la sanzione di un terzo invece che della metà nonostante si trattasse di una contravvenzione. In concreto la pena base era stata fissata in euro 1.500,00 di ammenda e ridotta a euro 1.000,00 invece dei corretti euro 750,00.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena. Applicando la corretta riduzione prevista dall'art. 442 (come modificato dalla legge n. 103/2017), la pena è stata rideterminata in euro 750,00 di ammenda. Le statuizioni di merito diverse dalla quantificazione della pena sono rimaste invariate (assoluzione per il capo 2; responsabilità per la contravvenzione sub 1).

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Norma che disciplina il porto di armi/strumenti atti a offendere; nel caso ha permesso di qualificare il fatto come contravvenzione e richiamare la disciplina della lieve entità (comma 3).

  • codice penale, art. 707

    Prevede il reato di possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature; nel caso il Tribunale ha assolto l'imputato per tale capo (insussistenza del fatto).

  • codice di procedura penale, art. 442, comma 2

    art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce la diminuente per il rito abbreviato; dopo la modifica operata dalla legge n. 103/2017 la riduzione è pari alla metà quando la condanna riguarda reati contravvenzionali (in luogo del precedente terzo).

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44

    legge n. 103/2017, art. 1, comma 44

    Ha modificato l'art. 442 c.p.p. incrementando la misura della riduzione per il rito abbreviato da un terzo alla metà per le contravvenzioni; la Corte ha applicato questa modifica per correggere la quantificazione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando rilevi un vizio di eccesso di pena, di annullare senza rinvio e, se possibile, rideterminare direttamente la pena; la Corte l'ha invocata per procedere alla rideterminazione in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per il calcolo della diminuzione di pena per il rito abbreviato va prima fissata la pena base e poi applicata la diminuzione: se si tratta di contravvenzioni, dopo la riforma del 2017 la riduzione è pari alla metà.
  • Se il giudice di merito applica una riduzione errata (per eccesso o per difetto) la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando l'errore è evidente e la rideterminazione è possibile in sede di cassazione (art. 620 c.p.p.).
  • La qualificazione del reato (contravvenzione vs delitto) è determinante per stabilire la misura della diminuzione per il rito abbreviato e deve essere compiuta prima dell'applicazione delle eventuali attenuanti o della lieve entità.
  • La disciplina della lieve entità (es. art. 4, comma 3, legge n. 110/1975) incide sulla quantificazione della pena base e quindi indirettamente sull'entità della riduzione per il rito abbreviato.
  • Quando il Pubblico Ministero concluda per una determinazione della pena corrispondente all'interpretazione normativa aggiornata, tale posizione rafforza la possibilità che la Corte corregga la quantificazione senza rinvio.

Testo integrale

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