Cassazione Civile, Sentenza n. 32947/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva dichiarato il diritto di Angelo La Carrubba alla riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 1032/1973. L'INPS ha dedotto due motivi: (1) prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione con richiamo all'art. 20 d.P.R. n. 1032/1973, sostenendo che, essendo l'ultimo ordinativo di pagamento relativo al primo periodo datato 15.12.1995, il diritto sarebbe prescritto prima della liquidazione definitiva del 21.10.2008; (2) errato calcolo degli interessi composti: l'INPS sosteneva che gli interessi sulla prima liquidazione dovessero essere calcolati sul lordo, cioè prima delle ritenute fiscali e previdenziali, richiamando anche l'art. 13 I. n. 1139/1957 e l'art. 10, comma 1, lett. d-bis, T.U. n. 917/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i giudici di merito avevano fornito una seconda ratio decidendi (ossia che alla scadenza del quinquennio il lavoratore era già rientrato in servizio e quindi non poteva esercitare utilmente il diritto se non alla cessazione del nuovo periodo), non censurata dall'INPS: di conseguenza si è formato giudicato interno su tale punto. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato sul merito: la Corte ha confermato che gli interessi composti richiesti dall'INPS devono essere calcolati al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, poiché tali somme non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente e gli interessi sono corrispettivi del vantaggio effettivamente goduto. Il ricorso è stato quindi respinto; l'INPS è condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
"Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva."
La Corte ha interpretato che la riliquidazione concerne entrambi i periodi di servizio e che dal nuovo importo va detratto quanto già corrisposto insieme agli interessi composti entro i limiti ragionevoli di calcolo; inoltre la disciplina non giustifica un calcolo degli interessi su somme non percepite a causa di ritenute
Norma richiamata dall'INPS per la prescrizione quinquennale; la Corte ha ritenuto che, anche assumendo come dies a quo la data della prima liquidazione, il diritto non poteva essere esercitato durante il nuovo rapporto di servizio e quindi la prescrizione non era maturata rispetto alla liquidazione definitiva
I. n. 1139/1957, art. 13
Richiamata dall'INPS in tema di detrazioni/rimborsi fiscali; la Corte ha ritenuto che tale norma non imponga il calcolo degli interessi su somme lorde e non contraddice il principio per cui non si possono ripetere somme mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente
T.U. n. 917/1986 (Tuir), art. 10, comma 1, lett. d-bis
Norma avente effetti fiscali in tema di detrazioni per somme restituite: la Corte ha osservato che la disposizione è inapplicabile ratione temporis al caso di specie (si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013) e quindi non può supportare la tesi dell'INPS
I. n. 147/2013, art. 1, comma 174
Richiamata per evidenziare la decorrenza temporale della disciplina fiscale che l'INPS invocava; la Corte ha escluso la rilevanza ratione temporis della norma per il caso in esame
Norma applicata con riferimento al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Principio di interpretazione analogica (art. 12 prel. c.c.) e giurisprudenza di Cassazione
La Corte ha applicato per analogia il principio consolidato secondo cui il datore di lavoro non può ripetere somme al lordo delle ritenute quando queste non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore; da qui la determinazione degli interessi su base netta
Massime di principio
- La riliquidazione del TFS per il complessivo servizio riguarda entrambi i periodi di servizio (pre e post riassunzione) e può rendere inefficace il decorso della prescrizione rispetto alla liquidazione definitiva se il lavoratore è rientrato in servizio prima della scadenza del termine prescrizionale
- Se il giudice di merito formula due distincte rationes decidendi, l'appellante deve censurare entrambe: la mancata impugnazione di una delle rationes rende inammissibile la censura sull'altra (si forma giudicato interno sulla parte non impugnata)
- Gli interessi relativi a somme già erogate devono essere calcolati sulla base delle somme effettivamente entrate nella disponibilità del lavoratore; non possono farsi valere interessi su importi che sono stati trattenuti per ritenute fiscali o previdenziali e mai percepiti dal dipendente
- Le norme tributarie richiamate per giustificare detrazioni o rimborsi devono essere valutate anche alla luce della loro decorrenza temporale: norme intervenute successivamente al fatto storico non sono automaticamente applicabili ratione temporis
- In caso di consulenza tecnica d'ufficio, le parti devono specificamente impugnare i punti della CTU che ritengono errati; la mancata impugnazione produce effetto di giudicato interno sulla parte accertata
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