Cassazione Civile, Ordinanza n. 16063/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di rilascio emesso dall'ente gestore di edilizia residenziale pubblica. Il ricorrente, figlio dell'originaria assegnataria deceduta, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al subentro nel contratto di locazione dell'alloggio popolare, deducendo di essere rientrato nel nucleo familiare della madre dopo una separazione personale dal coniuge e che la madre avrebbe comunicato all'ente l'ampliamento del nucleo familiare, anche con documentazione protocollata e con altra comunicazione al Comune ai fini della tassa rifiuti. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provata la comunicazione all'ente dell'ampliamento del nucleo e, soprattutto, mancante il provvedimento ricognitivo dell'ente gestore. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione di norme civilistiche, processuali e della legge regionale Lazio n. 12/1999, per avere la Corte d'appello negato il subentro per la mancata produzione del decreto di omologazione della separazione; 2) violazione delle norme sulle prove, sulla presunzione e sulla disciplina regionale, per il mancato esame delle prove testimoniali e degli indizi che avrebbero dimostrato la consegna all'Ater della comunicazione di ampliamento del nucleo familiare; 3) violazione delle norme processuali e dell'art. 210 c.p.c. per il mancato ordine di esibizione volto a provare la presentazione di detta comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancanza del provvedimento ricognitivo dell'ente gestore e, in ogni caso, sulla mancata prova della comunicazione dell'ampliamento del nucleo familiare. Ha inoltre osservato che i motivi secondo e terzo erano inammissibili perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in appello e perché le doglianze sulla prova presuntiva e sull'onere della prova si risolvevano in una richiesta di diverso apprezzamento del merito. La Corte ha ribadito che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il subentro non è automatico: occorre la comunicazione immediata dell'ingresso del familiare all'ente gestore, la verifica dei requisiti e, in difetto di tale comunicazione e del correlativo provvedimento dell'ente, il subentro non si produce. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della decisione; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
La violazione dell'onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non fonda la decisione su una sua specifica lettura.
art. 711, quarto comma, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; non assume rilievo decisivo nella ratio della pronuncia.
Richiamato nel primo motivo; non è oggetto di autonoma applicazione nella decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che la critica sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge.
Richiamato nei motivi di ricorso; non consente di rimettere in discussione in cassazione il prudente apprezzamento delle prove, salvo specifiche violazioni.
art. 12, comma 4, lett. e), l. reg. Lazio n. 12/1999
Individua i soggetti del nucleo familiare legittimati al possibile subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
art. 12, comma 5, l. reg. Lazio n. 12/1999
"l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore"
La comunicazione immediata all'ente è presupposto necessario per la verifica dei requisiti e per l'eventuale subentro; in difetto, il subentro non si produce.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale del rito locatizio.
L'ordine di esibizione è stato invocato per provare la consegna della comunicazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso denunciava violazione di legge, ma le doglianze erano in realtà dirette a contestare il merito e la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è consentito trasformare la censura in richiesta di rivalutazione del fatto, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non indicato.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità di prova testimoniale in presenza di indizi, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
La critica alla presunzione è inammissibile se mira solo a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica, senza dimostrare lo scostamento dai parametri legali delle presunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la mera qualità di convivente o componente del nucleo familiare non basta: occorre il concorso di tutti i fatti costitutivi previsti dalla disciplina applicabile, inclusa la verifica dei requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione.
- Quando la normativa impone la comunicazione immediata all'ente gestore dell'ingresso di un familiare nel nucleo, tale comunicazione costituisce presupposto essenziale per l'eventuale subentro; in difetto, e in assenza di un provvedimento ricognitivo dell'ente, il subentro non si produce.
- In cassazione non è ammissibile censurare la sola valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura degli indizi sotto le vesti della violazione degli artt. 115, 116, 2697 o 2729 c.c.; occorre dedurre uno specifico errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni delle istanze istruttorie respinte in primo grado può rendere inammissibile la doglianza in cassazione sulla mancata ammissione delle prove in appello.
- Il ricorso per cassazione deve colpire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile.
- rami
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