Cassazione Civile, Ordinanza n. 33630/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa da una banca nei confronti della società debitrice di un prezzo di compravendita, per soddisfare crediti vantati verso i venditori del terreno agricolo. Nel giudizio di merito la società terza pignorata aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il pignoramento fosse inefficace perché il credito dei venditori sarebbe stato incorporato in cambiali emesse al momento del rogito e quindi aggredibile solo mediante pignoramento del titolo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1997 c.c. per avere il pignoramento colpito il credito e non il titolo di credito; 2) nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione; 3) omessa ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare la consegna delle cambiali e il loro successivo pagamento a un terzo giratario; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi al numero, importo, data delle cambiali e alla loro quietanza, con conseguente preteso effetto estintivo già al momento dell'emissione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il pignoramento aveva ad oggetto il credito derivante dal rogito notarile e non i titoli di credito; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché diretti contro una sola delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, senza censurare l'autonoma ratio secondo cui, anche a voler ritenere provata la riferibilità delle cambiali alla compravendita e il loro successivo pagamento, tale pagamento sarebbe stato comunque successivo al pignoramento e dunque non opponibile alla creditrice procedente. La Corte ha inoltre osservato, in via subordinata, che tali motivi sarebbero stati comunque infondati: nessuna motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria era ravvisabile; il diniego di prova testimoniale rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; e l'emissione della cambiale non equivale, di per sé, ad adempimento dell'obbligazione, producendo l'effetto estintivo solo al pagamento alla scadenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il pignoramento del credito menzionato in un titolo di credito non è inefficace quando abbia ad oggetto il credito originario e non il titolo; nella vicenda il credito azionato dalla banca non era incorporato nei titoli cambiari in modo da imporre un pignoramento diretto del titolo.
È il rimedio azionato per opporsi agli atti esecutivi, ma nel caso concreto l'opposizione è stata rigettata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata ritenuta infondata sul primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità per motivazione solo apparentemente contraddittoria è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è solo apparente, o presenta contrasti irriducibili o incomprensibilità oggettiva.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma non sono deducibili insufficienze motivazionali; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di singoli elementi istruttori.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, pena nullità processuale nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.
Richiamato solo per affermare che la prova testimoniale può essere comunque inammissibile anche se i fatti capitolati siano rilevanti.
Il fatto storico omesso, per essere censurabile, deve essere principale o secondario, decisivo e controverso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non sono più deducibili contestazioni sulla mera insufficienza o sul cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
- L'omessa ammissione di una prova testimoniale non comporta di per sé nullità della decisione se il giudice di merito ha motivato sull'inammissibilità o irrilevanza della prova e ha fondato la decisione su altre prove già acquisite.
- L'omesso esame censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori in sé.
- L'emissione di una cambiale non equivale automaticamente ad adempimento dell'obbligazione: l'effetto estintivo del debito si produce con il pagamento alla scadenza, non con il mero rilascio o trasferimento del titolo.
- Il pignoramento presso terzi può colpire il credito originario anche se la prestazione è stata collegata a titoli cambiari, quando non sia provata l'incorporazione del credito nel titolo o quando il pagamento al terzo sia successivo al pignoramento.
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