Sentenza n. 5545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, l'ordinanza di sospensione dei lavori e gli atti connessi relativi a un fabbricato residenziale e a una casa mobile prefabbricata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno censurato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e omessa pronuncia, nonché violazione dell'art. 6 della legge n. 171/1973, sostenendo che prima dell'adozione della demolizione avrebbe dovuto essere acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. In secondo luogo, hanno contestato la qualificazione delle opere come nuovo fabbricato residenziale radicalmente insanabile, sostenendo che il manufatto, ancora allo stato grezzo, avrebbe potuto essere destinato ad annesso rustico o opera pertinenziale, che il vincolo paesaggistico avrebbe avuto natura relativa, che l'opera avrebbe costituito la ricostruzione di un manufatto preesistente e che avrebbe dovuto essere valutata l'applicabilità della disciplina del Piano Casa. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione del contraddittorio e l'illegittimità del parere della Commissione Edilizia Ambientale, ritenuta incompetente. Infine, gli appellanti hanno lamentato la violazione del termine di 45 giorni previsto dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dal regolamento edilizio comunale per l'adozione dell'ordinanza demolitoria successiva alla sospensione dei lavori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto incontestata la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di un nuovo fabbricato di circa 60 mq, allo stato grezzo, con caratteristiche residenziali desumibili dalle tramezze, dalle forometrie e dalle predisposizioni impiantistiche, nonché il posizionamento abusivo di una casa mobile prefabbricata su plinti di cemento. Le opere sono state ritenute incompatibili con la destinazione agricola dell'area e con il vincolo paesaggistico gravante sull'intero territorio comunale, avente effetto di inedificabilità assoluta. Ne consegue che la demolizione costituisce attività vincolata e doverosa ai sensi degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, senza necessità di una motivazione ulteriore rispetto all'individuazione delle opere e all'accertamento della loro abusività, né di una preventiva valutazione amministrativa della sanabilità o dell'applicabilità del Piano Casa. Il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia non era necessario, poiché l'art. 3, comma 6, del regolamento edilizio comunale escludeva tale subprocedimento per gli interventi contrastanti con la disciplina edilizio-urbanistica vigente. La Commissione Edilizia Ambientale, pertanto, aveva espresso un parere non obbligatorio né vincolante; la sua acquisizione costituiva un approfondimento istruttorio non richiesto e la mancata comunicazione integrale del parere non incideva sulla legittimità dell'atto, autosufficiente nella motivazione. È stata inoltre esclusa la prova della preesistenza del manufatto, poiché le dichiarazioni testimoniali erano generiche e non collocavano temporalmente l'opera. Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 è stato qualificato come non perentorio, considerata la natura permanente dell'illecito edilizio; in ogni caso, il vizio sarebbe stato non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
L'ordine di demolizione delle opere eseguite senza permesso di costruire costituisce, in presenza dell'abuso accertato, un atto vincolato e doveroso.
Il termine previsto per l'adozione dell'ordinanza demolitoria dopo la sospensione dei lavori non ha natura perentoria; l'inosservanza non determina di per sé l'illegittimità dell'ordine di demolizione.
Le opere di nuova costruzione incompatibili con il vincolo paesaggistico e realizzate senza preventiva autorizzazione non sono assentibili ex post nei casi considerati dalla decisione.
In presenza di nuova volumetria realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico con effetto di inedificabilità assoluta, l'intervento è radicalmente insanabile e la riduzione in pristino ha natura vincolata.
Per un ordine demolitorio vincolato è sufficiente una motivazione che individui le opere, la loro ubicazione e l'abusività; non occorre una specifica ponderazione dell'interesse pubblico o una preventiva valutazione della sanabilità.
La violazione procedimentale relativa al termine di adozione dell'ordinanza non comporta l'annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia non è necessario per interventi già incompatibili con la disciplina edilizio-urbanistica vigente, secondo la disciplina regolamentare comunale ritenuta legittima.
art. 3, comma 6, Regolamento Edilizio del Comune di Cavallino-Treporti
"non è richiesto per gli interventi che risultino in contrasto con la disciplina edilizio-urbanistica vigente"
Esclude l'acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia quando l'intervento è già urbanisticamente incompatibile e quindi non assentibile.
Adunanza Plenaria n. 8/2017
L'ordine di demolizione può essere adottato anche a distanza di anni dalla realizzazione o dall'accertamento dell'abuso, poiché l'illecito edilizio ha natura permanente.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in area vincolata è un atto vincolato e doveroso; è sufficiente che individui le opere, la loro ubicazione e l'assenza del titolo edilizio, senza una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico, sulla sanabilità o sull'applicabilità di discipline urbanistiche sopravvenute.
- La qualificazione di un manufatto come destinato a uso residenziale può essere desunta dalle sue caratteristiche oggettive, quali tramezze interne, forometrie e predisposizioni per gli impianti, anche quando l'opera sia ancora allo stato grezzo.
- Quando una nuova costruzione realizzata senza autorizzazione paesaggistica ricade in un'area soggetta a vincolo con effetto di inedificabilità assoluta ed è incompatibile con la disciplina urbanistica e paesaggistica, l'intervento è radicalmente insanabile e non è necessario acquisire il parere dell'autorità paesaggistica, poiché il parere sarebbe privo di utilità concreta.
- Il termine previsto per l'adozione dell'ordinanza demolitoria successiva alla sospensione dei lavori non è perentorio; la sua violazione non impedisce l'adozione della demolizione, anche perché l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l'ordine può essere adottato a distanza di tempo.
- La sanabilità dell'abuso edilizio non costituisce oggetto di una preventiva valutazione necessaria dell'amministrazione nel procedimento repressivo, ma è rimessa all'iniziativa dell'interessato secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.
- La mancata acquisizione o comunicazione di un parere non obbligatorio e non vincolante non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio quando il provvedimento, essendo vincolato, contiene autonomamente gli elementi essenziali della motivazione; l'eventuale vizio procedimentale è comunque non invalidante se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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