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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18596/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dal ritardo dell'ente previdenziale nel pagamento del trattamento di fine servizio spettante al privato. Quest'ultimo aveva sostenuto una spesa di Euro 3.064,15 per l'attività del proprio difensore, consistente in una diffida e messa in mora inviata via e-mail il 3 settembre 2015, sostenendo che tale intervento avesse contribuito a sollecitare la definizione della pratica e il pagamento. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta, ma in appello il Tribunale ha riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che la delibera di riconoscimento del TFS fosse stata adottata il 4 settembre 2015, quindi prima che l'attività stragiudiziale potesse avere incidenza causale, e che le spese legali fossero superflue e non necessarie. Nel ricorso per cassazione il privato ha dedotto: 1) l'erronea dichiarazione di inammissibilità di un appello incidentale che egli assumeva non essere stato proposto; 2) il vizio di motivazione sulla medesima statuizione; 3) la violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sull'onere della prova, per non avere riconosciuto il danno da inadempimento dell'ente; 4) ulteriore vizio di motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria; 5) l'erronea valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la diffida aveva comunque preceduto la comunicazione della delibera e il pagamento effettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che la parte appellata, nelle conclusioni in appello, aveva chiesto una nuova statuizione anche sulle spese del primo grado, con ciò proponendo formalmente una domanda di riforma della relativa statuizione; pertanto il giudice d'appello aveva correttamente pronunciato sull'appello incidentale. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha ritenuto che essi fossero inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva escluso l'inadempimento dell'ente, ma aveva escluso la risarcibilità della specifica voce di danno, ritenendo le spese di assistenza stragiudiziale superflue e non necessitate, poiché la delibera di pagamento era stata adottata il giorno successivo alla diffida e l'attività legale non aveva assicurato alcuna tutela più rapida. La Corte ha inoltre escluso ogni vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando che la motivazione del Tribunale era esistente, coerente e comprensibile. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale evocata per i motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che il sindacato sul vizio motivazionale è oggi limitato ai casi estremi di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità

  • artt. 167, 333, 342, 343 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione all'asserita erronea qualificazione come appello incidentale

  • artt. 100, 101, 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali e probatorie

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità processuali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto però che la ratio decidendi non fosse sull'inadempimento, bensì sulla non risarcibilità del danno richiesto

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dal ricorrente

  • artt. 1173, 1176, 1218 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale dell'ente

  • art. 92, primo comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come fondamento del potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese superflue o eccessive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato la declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato dal ricorrente per la liquidazione delle spese

  • Cass., Sez. Un., n. 16990/2017

    richiamata quale precedente in tema di risarcibilità delle spese legali stragiudiziali e loro possibile esclusione se superflue

  • Cass. n. 9548/2017

    richiamata quale precedente conforme

  • Cass. n. 14594/2005

    richiamata quale precedente conforme

  • Cass. n. 9400/1999

    richiamata quale precedente conforme

  • Cass. n. 1444/2021

    richiamata quale precedente conforme

  • Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014

    richiamate per delimitare il vizio motivazionale deducibile in cassazione

  • Cass. n. 23940/2017

    richiamata come conforme al restringimento del vizio motivazionale

  • Cass. n. 22598/2018

    richiamata come conforme al restringimento del vizio motivazionale

  • Cass. n. 7090/2022

    richiamata come conforme al restringimento del vizio motivazionale

Massime di principio

  • Le spese per assistenza legale stragiudiziale possono essere risarcite come danno emergente solo se l'attività del difensore è necessaria e causalmente utile a conseguire una tutela più rapida o effettiva del creditore; se l'intervento si rivela superfluo o eccessivo, la relativa voce di danno non è ristorabile.
  • Per valutare la risarcibilità delle spese stragiudiziali occorre verificare in concreto se l'attività svolta abbia inciso sull'adempimento del debitore; se il provvedimento satisfattivo è stato adottato indipendentemente dalla diffida, manca il nesso causale tra spesa e danno.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento del fatto sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione: quando il giudice di merito ha dato una motivazione esistente, coerente e comprensibile, il sindacato di legittimità resta precluso.
  • La richiesta, formulata dalla parte appellata, di una nuova pronuncia sulle spese del primo grado integra una vera e propria impugnazione della relativa statuizione, anche se non espressamente denominata appello incidentale.
  • Il giudice può escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa se le ritiene superflue o eccessive; tale criterio si riflette anche sulla valutazione della risarcibilità delle spese legali stragiudiziali come danno emergente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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