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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31573/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la cartella dovesse essere preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario e che l'Amministrazione non avesse provato l'invio di tale comunicazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, sostenendo che la mancata prova dell'avviso bonario non determina la nullità della cartella, specie quando il controllo automatizzato riguarda un semplice riscontro documentale sui dati dichiarati e la comunicazione è eventualmente rilevante solo per la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente non è di regola necessaria; il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non ricorrente nel caso di liquidazione dell'imposta sulla base del reddito dichiarato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento non è di regola nulla per omessa preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente.
  • L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente sussiste solo quando il controllo comporti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando si tratti di mera liquidazione documentale dei dati dichiarati.
  • La comunicazione del c.d. avviso bonario può essere funzionale alla riduzione delle sanzioni, ma la sua omissione non incide automaticamente sulla validità della cartella se il controllo rientra nella fisiologia degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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