Cassazione Civile, Ordinanza n. 31573/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la cartella dovesse essere preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario e che l'Amministrazione non avesse provato l'invio di tale comunicazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, sostenendo che la mancata prova dell'avviso bonario non determina la nullità della cartella, specie quando il controllo automatizzato riguarda un semplice riscontro documentale sui dati dichiarati e la comunicazione è eventualmente rilevante solo per la riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente non è di regola necessaria; il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non ricorrente nel caso di liquidazione dell'imposta sulla base del reddito dichiarato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione; la cartella emessa secondo tale procedura non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito al contribuente.
art. 54-bis, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Anche per il controllo automatizzato IVA non è normalmente necessaria la preventiva comunicazione dell'esito, salvo casi di incertezze rilevanti nella dichiarazione.
art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462
Rilevante nel procedimento di liquidazione automatizzata e nella disciplina degli avvisi bonari collegati al controllo formale dei dati dichiarati.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000 n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in modo generalizzato per i controlli automatizzati.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione o falsa applicazione di legge posta a base del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento non è di regola nulla per omessa preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente sussiste solo quando il controllo comporti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando si tratti di mera liquidazione documentale dei dati dichiarati.
- La comunicazione del c.d. avviso bonario può essere funzionale alla riduzione delle sanzioni, ma la sua omissione non incide automaticamente sulla validità della cartella se il controllo rientra nella fisiologia degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →