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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10492 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’ingiunzione di pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2003 e 2004, preceduta da un avviso di accertamento notificato il 12 dicembre 2007. La contribuente aveva impugnato l’ingiunzione eccependo la prescrizione triennale prevista dall’art. 5 del D.L. n. 953/1982 e il difetto di notifica. GEC aveva sostenuto la regolarità della notifica e l’applicabilità del termine quinquennale previsto dalla legge regionale piemontese. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che la Regione non potesse modificare la disciplina statale della prescrizione. In Cassazione GEC ha proposto tre motivi: violazione della legge regionale piemontese che fissava il termine quinquennale; violazione dell’art. 2, commi 22 e 23, della L. n. 350/2003, che disciplinava l’applicazione delle disposizioni regionali sulle tasse automobilistiche; violazione dell’art. 117 Cost., sostenendo la potestà legislativa regionale in materia. La Cassazione ha accolto i primi due motivi; non ha esaminato autonomamente il terzo. Il testo non riferisce un distinto accertamento della Cassazione sul dedotto difetto di notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di GEC, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che l’art. 5 della L.R. Piemonte n. 20/2002, tuttora vigente e non dichiarato incostituzionale, consentiva l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento dovuto; la pretesa relativa alle annualità 2003 e 2004, accertata con atto notificato il 12 dicembre 2007, non era quindi prescritta secondo il termine applicato dalla Corte. Ha inoltre richiamato la disciplina transitoria della L. n. 350/2003. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 700 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 5 della L.R. Piemonte n. 20/2002

    La L.R. n. 20 del 2002, art. 5 è tutt'ora in vigore e statuisce "1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133), al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa", tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è statarimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla Regione Piemonte la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito

    La Corte considera applicabile il termine quinquennale regionale per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica, con scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto o la violazione era stata commessa. La disposizione è ritenuta vigente, non essendo stata dichiarata incostituzionale.

  • Art. 2, commi 22 e 23, della L. n. 350/2003

    così come la L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 22 e 23 consente alle Regioni che hanno emanato disposizioni normative in tema di tasse automobilistiche in maniera non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali medesime disposizioni, fino al periodo d'imposta decorrente dal 1.1.2007

    La disciplina transitoria consente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica, anche se non conformi ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale, dalla loro entrata in vigore fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; in questo caso ha rigettato direttamente il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche piemontesi soggette all’art. 5 della L.R. n. 20/2002, il termine di accertamento è quinquennale e scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto o la violazione è stata commessa, secondo l’interpretazione adottata dalla Cassazione in questa decisione.
  • Una pronuncia della Corte costituzionale che dichiara illegittime alcune disposizioni di una legge regionale non comporta automaticamente l’invalidità di un distinto articolo della stessa legge: occorre che anche tale disposizione sia stata dichiarata incostituzionale o rimessa alla Consulta.
  • La disciplina transitoria della L. n. 350/2003 può consentire l’applicazione di disposizioni regionali sulle tasse automobilistiche fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, nei termini indicati dalla Corte.
  • Se, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di merito, la Cassazione può decidere direttamente la controversia e rigettare il ricorso originario.

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