L.R. Piemonte 20/2002
"Legge Finanziaria per l'anno 2002".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento finanziario della Regione Piemonte per il 2002: introduce agevolazioni tributarie, disciplina riscossione e rateizzazione di tributi e canoni idrici, aggiorna norme su bilancio, consulenze, demanio idrico e partecipazioni regionali. Contiene anche misure transitorie e scadenze specifiche, molte delle quali riferite a annualità ormai concluse.
Legge finanziaria regionale 2002 del Piemonte
Legge finanziaria regionale 2002 del Piemonte
La legge reca le disposizioni finanziarie, tributarie e organizzative della Regione Piemonte per l’anno 2002, con effetti anche su annualità successive per singole misure. Interviene su IRAP, tassa automobilistica, riscossione tributi, canoni idrici, bilancio, Museo regionale di Scienze naturali e partecipazioni regionali.
Disposizioni tributarie regionali
La legge introduce alcune agevolazioni e regole di gestione per i tributi regionali.
- L’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici è esonerata dall’IRAP a decorrere dall’anno 2001 ed è anche esonerata dagli obblighi contabili connessi.
- Dal 1° gennaio 2003 sono esenti dalla tassa automobilistica regionale gli autoveicoli a gas metano già dotati del dispositivo di alimentazione all’immatricolazione e gli autoveicoli elettrici.
- Per la riscossione delle sanzioni si applicano le regole del tributo cui la violazione si riferisce.
- È prevista, su richiesta del debitore in temporanea e obiettiva difficoltà, la rateizzazione fino a 36 rate mensili degli importi dovuti su atti tributari, con modalità attuative demandate alla Giunta regionale.
Recupero tributi, prescrizione e crediti di modesto importo
La disciplina ridefinisce alcuni termini e limiti operativi per i tributi regionali.
- Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il 1999, inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2002, è prorogato al 31 dicembre 2003.
- Per la tassa automobilistica il termine di prescrizione per accertamento e rimborso è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del versamento dovuto o della violazione.
- Non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari regionali, anche se composti solo da sanzioni o interessi, quando l’importo per singolo credito e per periodo d’imposta non supera 16,53 euro, con riferimento ai crediti fino al 31 dicembre 1997.
- La soglia non opera in caso di ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
Anagrafe tributaria regionale
È istituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, finalizzato al controllo, all’accertamento e alla pianificazione del gettito.
- Il sistema deve realizzarsi tramite il pieno interscambio dei dati tributari sul territorio, anche attraverso la RUPA.
- La realizzazione è demandata alla Giunta regionale.
- Il sistema opera come snodo informativo per riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento e liquidazione tra Regione, Province, Comuni e soggetti abilitati alla gestione dei tributi locali.
- I principi guida sono miglioramento del rapporto col contribuente, economicità, efficienza, semplificazione e armonizzazione delle procedure.
Variazioni di bilancio e copertura finanziaria
La legge apporta variazioni al bilancio di previsione 2002 e al bilancio pluriennale 2002-2004.
- Al bilancio 2002 sono applicate le variazioni contenute nell’Allegato A.
- Per il biennio 2003-2004 sono autorizzate le spese indicate nell’Allegato B.
- La copertura finanziaria è assicurata mediante pari aumento dell’autorizzazione a contrarre mutui.
- Sono compresi tra i prelievi autorizzati anche quelli relativi a impegni andati in perenzione.
Consulenze e ricerca
La legge consente specifiche deroghe per incarichi e progetti di ricerca.
- È istituito un capitolo dedicato al finanziamento di incarichi di consulenza per le esigenze degli organi regionali, in deroga alla disciplina generale sulle collaborazioni.
- Il capitolo 10870 è inserito tra le spese obbligatorie.
- È autorizzato l’utilizzo dello stanziamento del capitolo 15183 per un progetto di ricerca sull’amianto con l’Università degli Studi di Torino e per progetti di ricerca sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, con copertura sugli esercizi 2002, 2003 e 2004.
Canoni, sovracanoni e demanio idrico
La legge riforma il pagamento dei canoni relativi alle acque pubbliche e al demanio idrico, con una disciplina differenziata nel tempo.
- Dal 1° gennaio 2004 canoni e sovracanoni per l’uso delle acque pubbliche, nonché canoni e indennizzi per aree del demanio idrico, sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente tra il 1° e il 31 gennaio.
- Per concessioni in scadenza senza domanda di rinnovo o rilasciate in corso d’anno, il canone è calcolato in ratei mensili pari a un dodicesimo per ogni mese di validità.
- Per i pagamenti dovuti nel corso del 2003 si applica il criterio dei ratei mensili fino al 31 dicembre 2003.
- La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è computata come mese intero.
- Se il totale dei ratei mensili è pari o inferiore a 12 euro, il pagamento avviene con il versamento dell’annualità successiva.
- La Giunta regionale è delegata a disciplinare con regolamento le funzioni di gestione del demanio idrico relative a pertinenze idrauliche e spiagge lacuali, l’anagrafe delle utilizzazioni, i criteri di determinazione dei canoni e le modalità di concessione.
- Per l’uso delle acque pubbliche è dovuto un canone annuo, anche se il concessionario non utilizza il bene, salvo rinuncia con effetto dall’annualità successiva.
- I crediti per i canoni hanno privilegio ai sensi del codice civile.
Canone aggiuntivo e canone per grandi derivazioni idroelettriche
Sono introdotte e disciplinate specifiche entrate per le grandi derivazioni idroelettriche.
- Dal 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione, versato tra il 1° e il 31 gennaio di ciascun anno.
- Il canone decorre dal giorno successivo alla scadenza della concessione fino alla nuova assegnazione.
- Nella prima annualità e nell’annualità di assegnazione il canone è calcolato pro quota mensile.
- Dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono un canone annuale composto da una quota fissa e una quota variabile, versato in due rate semestrali.
- La quota fissa è rapportata alla potenza nominale media e si adegua alle variazioni ISTAT, mentre la quota variabile è calcolata sui ricavi normalizzati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita ARERA e acquisito il parere della commissione consiliare competente.
- L’importo unitario della quota fissa non può essere inferiore a 40 euro per ogni kW di potenza nominale media.
- La quota variabile può essere posta a base dell’offerta economica nei bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni.
Determinazione dei canoni, riscossione e regime transitorio
La legge rinvia a regolamento la concreta quantificazione dei canoni e disciplina il periodo transitorio.
- La misura dei canoni di concessione, di attingimento, del canone aggiuntivo e delle eventuali riduzioni o esenzioni è determinata con regolamento della Giunta regionale, da adottare in prima applicazione entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
- La determinazione deve rispettare i principi della direttiva 2000/60/CE, incentivare l’uso razionale dell’acqua e assicurare un adeguato recupero dei costi, anche ambientali, nel rispetto del principio di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone.
- Il regolamento disciplina anche la riscossione e l’aggiornamento annuale del canone secondo l’inflazione programmata.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento non trovano più applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni e sovracanoni per l’uso delle acque pubbliche.
- In via transitoria, fino alla determinazione dei nuovi importi, continuano ad applicarsi i canoni previsti dalla normativa vigente.
- Sono inoltre disciplinati i canoni dovuti per derivazioni senza titolo, per continuazioni provvisorie del prelievo e per usi nelle more del procedimento concessorio, equiparati al canone di concessione e da versare entro il termine indicato dalla struttura regionale competente.
- I sovracanoni a favore di Comuni, Province e bacini imbriferi montani sono determinati dal regolamento e versati contestualmente al canone di concessione.
Norme transitorie sui canoni idrici
La legge contiene una disciplina di passaggio per alcune situazioni già in essere.
- Il canone definito nel provvedimento di autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni d’acqua è dovuto per anno solare e deve essere versato, per la quota statale e regionale, secondo i periodi temporali indicati dalla norma.
- Per le annualità successive il versamento avviene tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Museo regionale di Scienze naturali
La legge interviene sull’organizzazione del Museo regionale di Scienze naturali.
- Sono abrogati i commi 1 e 4 dell’articolo 5 della legge istitutiva del Museo.
- Fino alla trasformazione della Direzione Museo regionale di Scienze naturali in Fondazione, il piano di attività è allegato al programma operativo della Giunta regionale.
Partecipazioni regionali e cessione di crediti
È autorizzata una operazione di riorganizzazione finanziaria delle partecipazioni regionali.
- La Giunta regionale può cedere a Finpiemonte S.p.A. crediti verso società partecipate direttamente dalla Regione o da Finpiemonte, derivanti da specifiche leggi regionali e dal Fondo Investimenti Piemonte.
- La cessione è definitiva e avviene al valore capitale del credito, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione per eventuale inesigibilità.
- La Giunta può stipulare convenzioni per regolare le singole cessioni.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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