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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento delle ritenute), per un ammontare di €195.000, commesso il 15/09/2016, in qualità di legale rappresentante della cooperativa Saman Servizi Cooperativa sociale. Il ricorso deduceva: nullità per omesso avviso all'imputato elettivamente domiciliato (notificazione del decreto di citazione per appello del 05/07/2023 con domicilio indicato errato); mancata sussistenza dell'elemento soggettivo per difficoltà finanziarie determinate dai reiterati ritardi nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni clienti (impossibilità di provvedere ai versamenti, rateizzazione come unica via per garantire stipendi e servizi); doglianze sulla valutazione della prova e sulla presunta illogicità del convincimento del primo giudice (uso di dati di bilancio 2019 per fatto del 2016); diniego delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente in ordine alla scelta della pena in applicazione dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile. Ha ritenuto valida la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza d'appello eseguita tramite PEC all'avvocato presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio; ha altresì rilevato che il ricorso mancava della necessaria specificità e critica rispetto alla sentenza impugnata (Corte d'appello del 04/10/2023) e, in parte, mirava a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale contestata: reato di omesso versamento delle ritenute certificate. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il dolo; la Cassazione non ha riesaminato il fatto ma ha confermato l'ammissibilità delle valutazioni di merito poiché il ricorso in Cassazione non ha offerto critica specifica.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Regola sulla notificazione dell'atto contenente la vocatio in ius «al domicilio dichiarato o eletto». La Corte ha osservato che, quando il domicilio è eletto presso il difensore, la notifica può essere eseguita mediante consegna al difensore anche tramite PEC.

  • art. 148 cod. proc. pen. (e comma 2-bis)

    «salvo che la legge disponga altrimenti le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa ... assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione»

    La notificazione telematica (PEC) agli indirizzi dei difensori è idonea e sufficiente per la notifica all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore; l'accettazione del messaggio PEC dal sistema certifica l'avvenuta notificazione.

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

    Ha imposto l'uso della PEC per le notificazioni da parte degli uffici giudiziari verso i difensori, inserendo la PEC tra i "mezzi idonei" di notifica.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83 commi 13-14, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Disposizioni che hanno ulteriormente confermato e regolato le comunicazioni e notificazioni telematiche nei procedimenti penali (Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali).

  • D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    Novellazione dell'art. 148 c.p.p. che ha rafforzato il regime delle modalità telematiche di notificazione, senza però escludere la validità delle notifiche via PEC al difensore per l'imputato domiciliato.

  • art. 606 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso lamentava violazioni di questa disposizione (numerose lettere), ma la Corte ha ritenuto che mancasse la necessaria specificità critica rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 591 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)

    Previsione usata per dichiarare l'inammissibilità quando manca la correlazione/Specificità del motivo rispetto alla decisione impugnata; la giurisprudenza citata conferma che la genericità o la mancata trattazione del provvedimento impugnato comportano inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per le spese del ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; il ricorrente lamentava carenza di motivazione nella scelta di applicare una pena superiore al minimo edittale, ma la censura non è stata ritenuta specifica in Cassazione.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento richiamato in ordine al criterio per la condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato un versamento equitativo di €3.000 senza ritenere dolo nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione tramite PEC all'indirizzo del difensore è valida per l'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore; per impugnare la validità della notifica bisogna provare la mancata ricezione o l'irregolarità concreta del mezzo, non soltanto discordanze formali nell'indicazione del domicilio.
  • In Cassazione non è consentita una generica rivalutazione del merito: il ricorso deve spiegare in modo specifico e pertinente in che modo la decisione impugnata abbia errato in diritto o nella motivazione; la mancanza di correlazione tra censure e motivazione impugnata comporta inammissibilità.
  • Le difficoltà finanziarie dell'impresa e i ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione possono essere rilevanti per la valutazione dell'elemento soggettivo e per eventuali circostanze attenuanti, ma devono essere concrete, provate e arguibili nel merito dei motivi (con contestazione specifica dei punti decisivi), non esposte in termini puramente descrittivi.
  • Le modifiche normative che hanno esteso e regolato l'uso della notificazione telematica (PEC) hanno consolidato la prassi di notifica agli indirizzi dei difensori; gli atti processuali restano validi se la trasmissione è avvenuta e registrata correttamente.
  • Per contestare la motivazione sulla valutazione della prova e sull'esistenza del dolo è necessario indicare errori logico-giuridici rilevanti o violazioni di regole probatorie; la mera incongruenza o la richiesta di una diversa valutazione probatoria non è sufficiente in sede di legittimità.
  • Sul piano sanzionatorio, il rigore della motivazione è essenziale: se si contesta l'entità della pena occorre dimostrare che il giudice non ha applicato o motivato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.

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