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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 74, commi 1 e 2, del dPR n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) con sei motivi: 1) illegittima reinclusione nel registro degli indagati e utilizzazione di atti provenienti da un procedimento archiviato senza autorizzazione ai sensi dell'art. 414 c.p.p.; 2) violazione del principio ne bis in idem perché i fatti sarebbero già stati giudicati in altro procedimento; 3) utilizzabilità illegittima della ricognizione operata da un collaboratore di giustizia (Campagna Consolato), con richiamo agli artt. 213 e ss. c.p.p. e al diritto di difesa; 4) contestazione della valutazione sulla partecipazione all'associazione a delinquere (vizi di motivazione e violazione di legge); 5) richiesta di derubricazione del fatto da art. 74 a violazione dell'art. 73 commi 1 e 5 dPR 309/1990; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché i fatti contestati nel nuovo procedimento sono diversi e cronologicamente successivi rispetto a quelli oggetto della precedente archiviazione, e, in caso di reato permanente, l'archiviazione non preclude nuove indagini su comportamenti successivi; 2) il ne bis in idem non sussiste poiché le condotte già giudicate riguardavano un periodo (2011-2012) distinto da quello oggetto del giudizio impugnato; 3) la ricognizione effettuata dal collaboratore di giustizia è utilizzabile: si tratta di prova atipica, la modalità telematica non ne inficia l'utilizzabilità e il ricorrente non aveva tempestivamente contestato tale modalità in sede di appello di merito; 4) le critiche sulla sussistenza dell'associazione attengono a valutazioni di fatto dei giudici di merito non sindacabili in cassazione se non per profili di legge; 5) la derubricazione a reato previsto dall'art. 73 è inammissibile senza una sostanziale rivisitazione del fatto, data l'evidente differenza ontologica tra i reati; 6) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi concreti e specifici che avrebbero giustificato l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2

    Norma contestata come fonte del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione come reato associativo sulla base delle valutazioni di merito.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5

    Richiamata dal ricorrente per chiedere la derubricazione della condotta; la Corte ha ritenuto la derubricazione non percorribile senza una sostanziale revisione dei fatti, atteso il diverso profilo ontologico rispetto all'art. 74.

  • Codice di procedura penale, art. 414

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che fosse necessaria un'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha osservato che non sussiste il veto quando le indagini riguardano fatti successivi rispetto a quelli archiviati, e nei reati permanenti si può indagare su comportamenti successivi.

  • Codice di procedura penale, artt. 213 e ss.

    Richiamati in relazione alla corretta modalità di ricognizione; la Corte ha ritenuto che la prova atipica prodotta dal collaboratore sia utilizzabile anche se non conforme alle formalità della ricognizione personale, specie in assenza di tempestiva contestazione delle modalità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La riapertura di indagini o l'utilizzo di atti successivi a una archiviazione è legittima quando si riferisce a fatti diversi o a comportamenti cronologicamente successivi; in reati permanenti l'archiviazione non preclude indagini su condotte successive.
  • Il principio del ne bis in idem non opera quando le pronunce precedenti riguardano fatti distinti nel tempo e non identici quanto alla fattispecie; la mera sovrapposizione di contesti non implica automaticamente duplicazione di giudizi.
  • Le riconoscenze operate da collaboratori di giustizia possono costituire prova atipica e risultare utilizzabili anche se le modalità non rispettano in tutto le formalità previste per la ricognizione personale, soprattutto se il difensore non ha tempestivamente contestato tali modalità nei gradi di merito.
  • Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito sulla sussistenza di un'associazione a delinquere sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non per vizi di diritto o illogicità manifesta della motivazione.
  • La derubricazione da reato associativo a reato semplice richiede una effettiva e significativa revisione della dinamica fattuale; non è possibile ottenere tale derubricazione in sede di legittimità senza elementi probatori idonei a sostenere la diversa ricostruzione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone che il ricorrente evidenzi situazioni concrete e specifiche che giustifichino l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito; mere affermazioni teoriche non sono sufficienti.

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