Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto a carico del Ridolfo la qualità di amministratore di fatto della Omega s.r.l. per reati tributari (omessa presentazione modello unico SC2015 e omissione di imponibile IRES/IVA) e, soprattutto, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado. Il ricorso contestava (i) la carenza motivazionale circa la qualifica di amministratore di fatto e (ii) l'illegittimità della revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante il certificato del casellario, già prodotto in primo grado, attestasse precedenti condanne con pena sospesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al primo motivo (valutazione di merito sull'amministrazione di fatto) e ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ritenendo che la revoca d'ufficio non fosse legittima perché le cause ostative erano documentalmente già note al giudice di primo grado (il certificato del casellario era presente nel fascicolo). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, quindi le statuizioni penali sostanziali rimangono confermate eccetto la revoca del beneficio che viene eliminata.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma relativa alla concorso di persone nel reato; richiamata come base formale per l'imputazione in concorso.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Riferimento alla fattispecie tributaria contestata (omessa presentazione della dichiarazione e conseguente evasione IRES/IVA).
art. 164 cod. pen.
Disciplina dei presupposti e delle cause ostative per la concessione della sospensione condizionale della pena; in particolare vieta la concessione più di una volta salvo eccezioni e rileva come elemento decisivo per la legittimità del beneficio.
art. 168 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative (natura dichiarativa del provvedimento di revoca).
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando il beneficio sia stato concesso in difetto dei presupposti; la giurisprudenza estende la possibilità di verifica anche al giudice di appello, ma con limiti se le cause ostative erano documentalmente note al primo giudice.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio del divieto di reformatio in peius: quando l'appellante è il solo imputato il giudice non può aggravare la posizione dell'appellato; questo principio è considerato nel bilanciamento del potere di revoca in sede di appello.
art. 163 cod. pen.
Richiamato rispetto ai limiti cumulativi delle condanne per valutare la possibilità di deroghe alla regola del divieto di ulteriore sospensione condizionale.
art. 111 Cost.
Richiamata nella censura ma non sviluppata: riguarda il principio del giusto processo e l'ordine di diritto, richiamato nella contestazione di violazioni procedurali e di difetto motivazionale.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta con valutazione di merito: richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestionali; in cassazione la rivalutazione dei fatti è inammissibile salvo specifiche carenze motivazionali.
- Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e può essere rilevato anche d'ufficio, ma il potere di revoca in sede di appello è soggetto a limiti: non può legittimamente essere esercitato se le cause ostative erano già documentalmente note al giudice di primo grado (documenti presenti nel fascicolo).
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione condizionale (art. 674 c.1-bis), e tale rimedio è funzionale all'economia processuale; tuttavia, quando la causa ostativa era conosciuta in primo grado, l'eventuale revoca in appello è illegittima.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3) limita l'intervento peggiorativo sul beneficio se l'appellante è il solo imputato; ciò non esclude comunque controlli sulle condizioni di legge per la concessione del beneficio, purché le condizioni procedurali e documentali siano rispettate.
- In giudizio di legittimità è necessario contestare con precisione e cite elementi decisivi della motivazione per ottenere l'annullamento per insufficienza motivazionale; mere divergenze di apprezzamento dei fatti non sono sufficienti.
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