Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fazzino impugna la conferma della condanna (pena: 1 anno e 6 mesi) per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento delle scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale). I motivi raggruppati sono: (1) carenza della motivazione circa il dolo, poiché dall'istruttoria sarebbe emersa solo l'assenza delle scritture e non il loro occultamento o distruzione; (2) errore nel rigetto dell'eccezione di prescrizione: la difesa sostiene che si tratterebbe di distruzione (reato istantaneo) e non di occultamento (reato permanente), con conseguente prescrizione; (3) valutazione illegittima della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., posto che le fatture contestate ammonterebbero a circa €6.000 e il comportamento non sarebbe abituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione congiunta di primo e secondo grado che ha provato l'esistenza della documentazione contabile (denuncia di smarrimento e rinvenimento di fatture numerate n.29 e n.32) e ne ha dedotto l'occultamento finalizzato a impedire l'accertamento di redditi e volume d'affari, con conseguente qualificazione dell'attività come commerciale. Sulla prescrizione, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il delitto di occultamento delle scritture contabili è reato permanente e la prescrizione decorre dall'accertamento fiscale ("dies a quo"); quindi il reato non è prescritto (prescrizione prevista al 17/03/2026). La Corte ha altresì respinto la tesi difensiva relativa alla distruzione documentale per carenza probatoria circa l'epoca e la sussistenza della distruzione. Ha confermato la ritenuta recidiva e il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la particolare tenuità non sussista in considerazione della funzione sistemica della conservazione delle scritture e della numerazione delle fatture rinvenute che induce a ritenere un volume d'affari maggiore. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
Norma che sanziona l'occultamento, la distruzione o la mancata tenuta delle scritture contabili al fine di evadere le imposte; la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come occultamento ai fini dell'evasione fiscale.
d.lgs. n. 74/2000 - art. 17, comma 1-bis
La Corte interpreta che il termine di prescrizione per il reato di occultamento decorre dall'accertamento fiscale (accertamento concluso nel marzo 2016) e quindi il reato, essendo permanente, non è prescritto alla data della sentenza di Cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la congiunta sussistenza della lieve offesa e della non abitualità; la Corte ha ritenuto non sussistente la particolare tenuità e quindi ha escluso l'applicabilità della norma.
Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto motivata la valutazione della maggiore pericolosità sociale e la sussistenza della recidiva, in considerazione dei precedenti e della loro vicinanza temporale.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la valutazione della particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che la valutazione non possa basarsi solo sulle singole fatture rinvenute ma sul fatto che l'imputato ha dichiarato il nulla e avrebbe occultato una più ampia documentazione.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata come fondamento delle censure mosse dal ricorrente.
codice di procedura penale - art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Limiti alla esposizione dei motivi in cassazione; richiamato per la formulazione sintetica delle doglianze.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata nella parte finale riguardo alla determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- La prova dell'occultamento delle scritture contabili può essere desunta anche dall'esistenza di documenti rinvenuti (es. fatture numerate) e dalla dichiarazione di smarrimento: la mancata esibizione con indici di tenuta ordinaria delle scritture consente di inferire l'esistenza e l'occultamento dei documenti.
- Il delitto di occultamento delle scritture contabili va in genere qualificato come reato permanente: la prescrizione decorre dall'accertamento fiscale ("dies a quo"); per far valere la prescrizione per distruzione (reato istantaneo) l'imputato deve provare specificamente la distruzione e la sua epoca.
- In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., occorrono congiuntamente la lieve offesa e la non abitualità: l'assenza di uno dei due requisiti esclude la causa di non punibilità.
- La valutazione della recidiva e della pericolosità sociale è rimessa al giudice di merito e può essere confermata in cassazione se la motivazione è adeguata e non manifesta illogica; la vicinanza temporale dei precedenti rileva ai fini della maggiore pericolosità.
- La Corte di Cassazione esamina congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado quando siano omogenee: ciò consente di integrare le motivazioni e di considerare l'insieme argomentativo formato dai due gradi di merito.
- Se un ricorso in cassazione è manifestamente infondato o inammissibile ma non presentato con colpa grave, il ricorrente può comunque essere condannato a versare somme alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
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