Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano diretti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/06/2022. Parisi ha chiesto l'assoluzione ovvero la riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 dPR 309/1990 (fatto di lieve entità) o, in subordine, la riduzione della pena; contestava inoltre la misura della sanzione e la revoca del beneficio della sospensione condizionale. Muggeo ha dedotto tre motivi: (1) censura sulla qualificazione come associazione per delinquere ex art. 74 dPR 309/1990, ritenendo illogica la ricostruzione fondata su intercettazioni equivoche e mancante dell'elemento di stabilità organizzativa; (2) insufficienza della motivazione circa la sua responsabilità per i reati fine (lettera I) dell'imputazione); (3) omissione/insufficienza della motivazione sulla esclusione della lieve entità ex comma 5 dell'art. 73 dPR 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Parisi la Corte ha ritenuto che le richieste (assoluzione, riqualificazione, riduzione pena) sollevassero esclusivamente questioni di fatto e non critiche di legittimità adeguatamente specificate, per cui il ricorso è generico e inammissibile. Per Muggeo la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla interpretazione delle intercettazioni e alla sussistenza della associazione siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, illustandosi invece che la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione: debito consistente verso il capo del sodalizio, cessione a credito e restituzione di stupefacente erano indici affidabili di destinazione allo spaccio e di stabile vincolo associativo; altresì la qualificazione come fatto non di lieve entità è stata motivata dal considerevole valore della droga. Di conseguenza vengono confermate le risultanze di merito: a Muggeo è stata mantenuta la condanna per associazione a delinquere e reati in materia di stupefacenti (pena determinata in sede di merito), mentre per Parisi è stata confermata la riforma che ha unificato le responsabilità e rideterminato la pena (anni 2 e mesi 2 e multa di Euro 4.400,00), con revoca della sospensione condizionale precedente. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • dPR n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione di Muggeo fosse desumibile da elementi concreti (rapporti economici stabili con il capo del sodalizio, forniture a credito, ruolo di intermediario), e ha ricordato che la valutazione delle intercettazioni è questione di merito sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

  • dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti (comma richiamato nel capo di imputazione); la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come reati rilevanti ai sensi del citato comma in relazione al consistente quantitativo/valore della droga e al debito rilevato.

  • dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Previsione del trattamento attenuato per la lieve entità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di qualificazione ex comma 5 dato il significativo valore della sostanza (indice contrario alla lieve entità) e ha precisato che elementi come l'entità del debito e la consistenza della droga sono pertinenti per escludere la lieve entità.

  • Codice penale, art. 81, comma secondo (c.p.)

    Riferimento alla eventuale recidiva o concorso di circostanze aggravanti/attenuanti (menzionata nella sentenza di primo grado); la Corte ha sottolineato che le circostanze attenuanti generiche erano state concesse prevalendo sulla contestata recidiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono sindacabili nel merito le valutazioni probatorie del giudice di merito (es. interpretazione delle intercettazioni) salvo che emergano manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • La partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata allo spaccio può essere desunta, oltre che da elementi diretti, da indici quali forniture a credito, debiti consistenti, ruolo di intermediario e disponibilità stabile di sostanza, che depongono per destinazione allo spaccio e per vincolo duraturo.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, è necessario dimostrare inequivocabilmente la scarsa consistenza/valore della droga; somme/debiti rilevanti costituiscono un indice contrario alla lieve entità.
  • Un ricorso in Cassazione deve indicare con precisione i punti di critica alla motivazione impugnata; richieste generiche che ripropongono questioni di fatto già decise dal merito sono inammissibili.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente prospettare una ipotesi alternativa di lettura dei fatti: il ricorrente deve dimostrare che la ricostruzione del merito è viziata da contrasto con norme, manifesta irragionevolezza o inferenze non sorrette da massime di esperienza plausibili.
  • L'ammontare di debiti e le modalità di commercio (es. cessione a credito e riacquisto) possono essere valutati come elementi indiziari robusti per escludere l'uso esclusivamente personale e per provare destinazione allo spaccio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.