Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi erano diretti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/06/2022. Parisi ha chiesto l'assoluzione ovvero la riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 dPR 309/1990 (fatto di lieve entità) o, in subordine, la riduzione della pena; contestava inoltre la misura della sanzione e la revoca del beneficio della sospensione condizionale. Muggeo ha dedotto tre motivi: (1) censura sulla qualificazione come associazione per delinquere ex art. 74 dPR 309/1990, ritenendo illogica la ricostruzione fondata su intercettazioni equivoche e mancante dell'elemento di stabilità organizzativa; (2) insufficienza della motivazione circa la sua responsabilità per i reati fine (lettera I) dell'imputazione); (3) omissione/insufficienza della motivazione sulla esclusione della lieve entità ex comma 5 dell'art. 73 dPR 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Parisi la Corte ha ritenuto che le richieste (assoluzione, riqualificazione, riduzione pena) sollevassero esclusivamente questioni di fatto e non critiche di legittimità adeguatamente specificate, per cui il ricorso è generico e inammissibile. Per Muggeo la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla interpretazione delle intercettazioni e alla sussistenza della associazione siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, illustandosi invece che la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione: debito consistente verso il capo del sodalizio, cessione a credito e restituzione di stupefacente erano indici affidabili di destinazione allo spaccio e di stabile vincolo associativo; altresì la qualificazione come fatto non di lieve entità è stata motivata dal considerevole valore della droga. Di conseguenza vengono confermate le risultanze di merito: a Muggeo è stata mantenuta la condanna per associazione a delinquere e reati in materia di stupefacenti (pena determinata in sede di merito), mentre per Parisi è stata confermata la riforma che ha unificato le responsabilità e rideterminato la pena (anni 2 e mesi 2 e multa di Euro 4.400,00), con revoca della sospensione condizionale precedente. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
dPR n. 309 del 1990, art. 74
Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione di Muggeo fosse desumibile da elementi concreti (rapporti economici stabili con il capo del sodalizio, forniture a credito, ruolo di intermediario), e ha ricordato che la valutazione delle intercettazioni è questione di merito sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti (comma richiamato nel capo di imputazione); la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come reati rilevanti ai sensi del citato comma in relazione al consistente quantitativo/valore della droga e al debito rilevato.
dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Previsione del trattamento attenuato per la lieve entità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di qualificazione ex comma 5 dato il significativo valore della sostanza (indice contrario alla lieve entità) e ha precisato che elementi come l'entità del debito e la consistenza della droga sono pertinenti per escludere la lieve entità.
Codice penale, art. 81, comma secondo (c.p.)
Riferimento alla eventuale recidiva o concorso di circostanze aggravanti/attenuanti (menzionata nella sentenza di primo grado); la Corte ha sottolineato che le circostanze attenuanti generiche erano state concesse prevalendo sulla contestata recidiva.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- In Cassazione non sono sindacabili nel merito le valutazioni probatorie del giudice di merito (es. interpretazione delle intercettazioni) salvo che emergano manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata allo spaccio può essere desunta, oltre che da elementi diretti, da indici quali forniture a credito, debiti consistenti, ruolo di intermediario e disponibilità stabile di sostanza, che depongono per destinazione allo spaccio e per vincolo duraturo.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, è necessario dimostrare inequivocabilmente la scarsa consistenza/valore della droga; somme/debiti rilevanti costituiscono un indice contrario alla lieve entità.
- Un ricorso in Cassazione deve indicare con precisione i punti di critica alla motivazione impugnata; richieste generiche che ripropongono questioni di fatto già decise dal merito sono inammissibili.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente prospettare una ipotesi alternativa di lettura dei fatti: il ricorrente deve dimostrare che la ricostruzione del merito è viziata da contrasto con norme, manifesta irragionevolezza o inferenze non sorrette da massime di esperienza plausibili.
- L'ammontare di debiti e le modalità di commercio (es. cessione a credito e riacquisto) possono essere valutati come elementi indiziari robusti per escludere l'uso esclusivamente personale e per provare destinazione allo spaccio.
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