Cassazione Civile, Ordinanza n. 24764/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una lunga vicenda immobiliare iniziata con una scrittura privata del 1966 tra il padre del ricorrente e due proprietarie del suolo, avente ad oggetto la demolizione di un vecchio immobile e la costruzione di un nuovo fabbricato, con promessa di cessione di una parte dell'edificio in favore dell'esecutore dei lavori. Dopo plurimi giudizi promossi dal padre del ricorrente e definiti in senso sfavorevole, il ricorrente ha agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge sulla responsabilità dei magistrati, assumendo che la sentenza della Corte di cassazione n. 25449/2015 avesse rigettato con colpa grave il ricorso del padre e gli avesse impedito di ottenere l'indennità edilizia ex art. 936 c.c. o, in subordine, l'indennizzo da arricchimento senza causa. La Corte d'appello ha respinto la domanda risarcitoria; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando: la violazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati introdotta dalla l. n. 18/2015; la violazione di giudicato e del principio di parità/discriminazione, anche alla luce di norme costituzionali, UE e CEDU; la violazione degli artt. 2043, 936 e 2041-2042 c.c. e del giusto processo, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto l'errore della Cassazione nel negare tutela economica alla pretesa del padre. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi introducessero questioni nuove, non confrontassero realmente le rationes decidendi della sentenza d'appello e mirassero a un riesame del merito delle pregresse controversie, rilevando inoltre che l'attività di interpretazione delle norme e di valutazione del fatto e delle prove, se non connotata da dolo, non può fondare responsabilità ai sensi della clausola di salvaguardia della legge sulla responsabilità dei magistrati. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure fossero in parte nuove, in parte dirette a contestare valutazioni di merito e precedenti giudicati, senza colpire le specifiche rationes decidendi della sentenza d'appello. Ha inoltre ribadito che non può configurarsi responsabilità del magistrato per la sola interpretazione di norme o valutazione di fatti e prove, salvo i casi di dolo previsti dalla disciplina speciale. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis
La clausola di salvaguardia esclude la responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto e per la valutazione del fatto e delle prove, salvo i casi di dolo e nei limiti previsti dalla legge.
art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis
È richiamata come disciplina sopravvenuta sulla responsabilità civile dei magistrati; la Corte ne esclude la violazione perché le doglianze non si confrontano con il decisum e introducono questioni nuove.
Il ricorrente invoca il giudicato; la Corte osserva che i precedenti giudicati sono stati richiamati solo ai fini della verifica della colpa grave e che le censure non incidono sulla ratio decidendi.
Sono evocati dal ricorrente per sostenere errori processuali e di valutazione; la Corte ritiene però che le doglianze si risolvano in una richiesta di riesame del merito.
La Corte d'appello ha ritenuto che la questione sull'indennità edilizia fosse stata correttamente negata nei giudizi precedenti e che la controversia fosse, semmai, riconducibile all'azione di restituzione dopo la risoluzione del contratto.
Sono richiamati dal ricorrente quale base dell'azione di arricchimento senza causa; la Corte rileva che le censure non colgono la ratio della decisione impugnata.
È menzionato nella motivazione della Corte d'appello come azione di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto, alternativa rispetto alla pretesa indennitaria ex art. 936 c.c.
È invocato dal ricorrente come fondamento risarcitorio generale, ma la Corte non ravvisa una censura ammissibile alla decisione impugnata.
art. 2 Cost.
È richiamato dal ricorrente nel quadro delle dedotte discriminazioni e violazioni dei diritti fondamentali; la Corte non esamina il merito di tali affermazioni per difetto di specificità e perché non pertinenti alla ratio.
artt. 3, 4, 41, 42 Cost.
Sono invocati dal ricorrente in relazione alla pretesa disparità di trattamento e al diritto patrimoniale; la Corte li considera censure nuove o generiche.
artt. 2, 3, 6 Trattato di Maastricht
Richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza europea; la Corte reputa le censure non specifiche e non idonee a scalfire la decisione impugnata.
artt. 16, 17, 21, 47 Carta di Nizza
Richiamati dal ricorrente in chiave di tutela dei diritti e non discriminazione; la Corte ne esclude la decisività per genericità e novità delle doglianze.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato come parametro di tutela del patrimonio; la Corte non ne affronta il merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 14 CEDU
Richiamato per sostenere una discriminazione; la Corte osserva che il motivo non espone in modo specifico le ragioni della violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità civile del magistrato, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile riproporre, in via surrettizia, il riesame del merito delle precedenti controversie.
- La responsabilità del magistrato non può fondarsi, di regola, sulla sola attività di interpretazione delle norme o di valutazione del fatto e delle prove, trattandosi di attività sottratte alla responsabilità salvo i casi eccezionali previsti dalla disciplina speciale.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che introducono questioni nuove rispetto al giudizio di merito, senza indicare dove e come tali questioni siano state tempestivamente dedotte.
- La deduzione di violazioni del giudicato o di principi sovranazionali non è sufficiente se non è spiegato in modo specifico in che misura la decisione impugnata abbia realmente inciso su tali regole e perché ciò sia rilevante rispetto alla motivazione effettiva della sentenza.
- Quando la controversia sottostante è stata già definita da plurimi giudicati sfavorevoli, la loro ricostruzione può essere rilevante solo entro i limiti del sindacato sulla pretesa colpa grave del giudice, non come strumento per riaprire indirettamente il merito delle questioni decise.
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